Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3031 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 07/02/2011), n.3031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al N.R.G. 13797/2005 proposto da:

S.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.

MANTOVANI Francesco ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Francesco Corvasce, in Roma, Viale Delle Milizie, n. 48;

– ricorrente principale –

contro

G.P. (C.F. (OMISSIS)) e GA.Pi. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti CORRADO

Andrea e Antonio Cauti in virtù di procura speciale a margine del

controricorso (contenente ricorso incidentale) ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via Ridolfino

Venuti, n. 42;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso iscritto iscritto al N.R.G. 17109/2005 proposto

da:

G.P. (C.F. (OMISSIS)) e GA.Pi. (C.F.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea

Corrado e Antonio Cauti in virtù di procura speciale a margine del

controricorso contenente ricorso incidentale ed selettivamente

domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via Ridolfino

Venuti, n. 42;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Francesco Mantovani ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Francesco Corvasce, in Roma, Viale Delle Milizie, n. 48;

– ricorrente principale –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 410/2005,

depositata il 15 febbraio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 10 marzo 2000, i sigg.

G.P. e Ga.Pi. adivano il Tribunale di Milano deducendo di aver subito l’aggravamento della propria servitù attiva di scolo (costituita per destinazione del padre di famiglia) da parte del proprietario del fondo servente, S.G., il quale aveva provveduto all’interramento del fosso nel tratto di propria competenza con relativa deviazione delle acque di scolo provenienti dai propri terreni in un nuovo pozzetto – ritenuto idoneo – scavato dal S. parallelamente alla strada provinciale. Con sentenza n. 8647 del 2003 (depositata il 21 giugno 2003), il Tribunale di Milano rigettava la domanda possessoria sul presupposto che l’attività realizzata dal S. non aveva comportato alcun illegittimo aggravamento della costituita servitù di scolo.

Interposto appello da parte di G.P. e Ga.Pi., la Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 401/2005 (depositata il 15 febbraio 2005 e notificata il 21 marzo 2005), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ordinava la reintegrazione degli appellanti nel possesso della servitù di scolo esercitata sul fondo del S. secondo le caratteristiche descritte nella relazione del c.t.u., condannando lo stesso S. al pagamento delle spese del doppio grado, confermando la sola statuizione di porre a carico degli appellanti (originari attori) le spese della c.t.u., tenendo conto delle ragioni della decisione.

A sostegno della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale rilevava che, sulla scorta delle stesse difese del convenuto in primo grado, era emerso che egli aveva proceduto, per sua iniziativa unilaterale, ad interrare il fossetto di scolo delle acque posto a servizio del fondo degli originari attori, realizzando successivamente un nuovo fossato in una posizione diversa, così realizzando uno spoglio violento in danno dei G., tutelabile con l’azione di reintegrazione.

Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005) il S.G., articolato su due motivi, nei riguardi del quale si sono costituiti ambedue gli intimati con controricorso contenente ricorso incidentale (notificato il 27 giugno 2005 e depositato l’8 luglio 2005).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Innanzitutto i due ricorsi proposti devono essere riuniti in quanto relativi all’impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, fondando la complessiva doglianza sull’assunto che, con l’introduzione in appello della domanda di spoglio basata sullo spostamento del luogo di esercizio della servitù di scolo anzichè sul mero aggravamento o impedimento all’esercizio della servitù stessa, gli appellanti avevano modificato la “causa petendi” dell’azione possessoria esperita in primo grado, senza, tuttavia, mutare anche il “petitum”.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Per come evincibile dagli atti del complessivo giudizio di merito (accessibili in questa sede di legittimità con riferimento alla dedotta violazione processuale), i sigg. G.P. e G. P., fin dalla domanda introduttiva di primo grado, avevano invocato l’immediata reintegrazione nel pieno e legittimo possesso della servitù attiva di scolo con condanna del S. alla riduzione in pristino dei luoghi, in virtù, da un lato, dell’unilaterale illegittimo trasferimento del luogo di esercizio della servitù di scolo, e, in subordine, del suo aggravamento. Con il successivo atto di appello i sigg. G. avevano reiterato la domanda di spoglio sulla scorta delle medesime circostanze dedotte in primo grado (ovvero dell’unilaterale trasferimento del fosso ad opera del S. con la conseguente diminuita idoneità del nuovo fosso ad assicurare il precedente deflusso delle acque), in tal senso deducendo l’errore di diritto del primo giudice che aveva negato la rimessione in pristino della servitù di scolo (cfr. anche pagg. 5 e 6 della sentenza di appello), prospettando e specificando, altresì, quale ulteriore e distinto profilo, di verificare – avuto riguardo alla statuizione del giudice di prime cure – se si fosse comunque configurato un illecito aggravamento delle pregressa servitù (in conseguenza della inferiore idoneità del nuovo fosso) tale, comunque, da legittimare l’invocata tutela possessoria.

Sulla scorta di questi elementi appare evidente l’esclusione della dedotta violazione, non potendosi discorrere della prospettazione in grado di appello di una nuova domanda fondata su una diversa “causa petendi”, anche alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 28 marzo 2007, n. 7579), secondo la quale si configura “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;

si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione degli artt. 1068, 1168 e 1170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando che, nella fattispecie, non poteva ritenersi sussistente il dedotto spoglio in dipendenza della mera modificazione dello stato dei luoghi di esercizio della servitù, potendo quest’ultima continuare ad essere esercitata secondo le modalità precedenti, accertamento che la Corte territoriale aveva mancato di espletare.

3.1. Anche questo motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. La sentenza impugnata, con motivazione logica ed adeguata, sul presupposto di fatto pacificamente accertato che il S. aveva posto in essere, in modo unilaterale, il trasferimento del luogo di esercizio della servitù di scolo, ha correttamente ritenuto, sul piano giuridico, che tale condotta era stata idonea a concretare uno spoglio illegittimo nei confronti dei sigg. G., possessori incontestati della servitù stessa. In tal senso il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte, alla stregua della quale integra una violazione dell’altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore, con la conseguenza che, ai fini della tutela possessoria di una servitù, deve farsi riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse modificata. In termini più specifici e pertinenti alla fattispecie dedotta nella controversia in esame questa Corte (v. Cass. 15 dicembre 1992, n. 13205; Cass. 10 giugno 1998, n. 5714; Cass. 20 agosto 1998, n. 8233) ha condivisibilmente precisato che, ove la servitù di passaggio sia trasferita in altro luogo per unilaterale iniziativa del proprietario del fondo servente senza un preventivo accordo formale con il possessore di essa (come rimasto univocamente acclarato nel giudizio di cui trattasi), ciò basta ad integrare gli elementi, obiettivo e subiettivo, dello spoglio violento, rimanendo riservate all’eventuale separato giudizio petitorio le ragioni fatte valere da detto proprietario circa l’esistenza di un suo diritto allo spostamento del passaggio, anche se esse consistano, in ipotesi, nel dedurre che tale spostamento sia avvenuto in un luogo egualmente comodo, senza danno o addirittura con vantaggio del proprietario del fondo addotto come dominante (circostanza questa, peraltro, rimasta esclusa nel caso di specie).

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale G.P. e Ga.Pi. hanno denunciato l’illegittimità dell’addebito delle spese di c.t.u. a loro carico atteso l’integrale accoglimento delle loro domande e l’integrale liquidazione delle spese di lite, in relazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e ravvisando, comunque, l’insufficienza, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul punto.

4.1. Il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Infatti, la Corte territoriale, pur avendo regolato le spese legali sulla scorta del principio della soccombenza, ha ritenuto di lasciare accollate quelle occorse per la c.t.u. a carico degli appellanti, malgrado fossero risultati totalmente vittoriosi nel merito, adottando in proposito un’erronea giustificazione rapportata, in modo oltretutto generico, alle ragioni della decisione (v. pag. 12 della sentenza impugnata). Così comportandosi, però, la Corte meneghina ha violato la norma denunciata dai ricorrenti incidentali ed ha adottato una motivazione contraddittoria rispetto all’esito della lite e alla disciplina delle altre spese liquidate sulla scorta del corretto criterio della soccombenza totale, che avrebbe dovuto applicare anche in relazione agli esborsi occorsi per la c.t.u., considerando che quest’ultima era stata espletata – in conseguenza delle difese del S. – proprio per l’accertamento della sussistenza, del contenuto e dell’originario luogo di esercizio della servitù oltre che per verificare la circostanza del suo avvenuto trasferimento, e, quindi, per rilevare la sussistenza o meno delle condizioni oggettive riguardanti la fondatezza della promossa azione possessoria, alla quale il convenuto si era opposto e che con il suo comportamento illecito aveva prodotto la necessità dell’instaurazione della controversia, poi risultata, nel suo esito, pienamente favorevole ai sigg. G., con condanna del S. alla loro reintegrazione nel possesso della servitù di scolo esercitata sul fondo servente proprio secondo le caratteristiche descritte nella relazione del c.t.u. in atti (v., in tal senso, il dispositivo redatto dalla Corte di appello a pag. 13 della sentenza).

Del resto bisogna, in generale, ricordare (cfr., ad es., Cass. 27 novembre 2006, n. 25141, e Cass. 15 luglio 2008, n. 19456) che la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata (e anche dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere eventualmente il giudice esercitato i suoi poteri officiosi).

5. In definitiva, il ricorso principale deve essere integralmente respinto, mentre va accolto il ricorso incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può – ai sensi del previgente art. 384 c.p.c., comma 1 (corrispondente all’attuale comma 2) – provvedersi alla decisione della causa nel merito, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese di c.t.u., nella misura in cui sono state liquidate nel corso del giudizio di merito, in favore dei ricorrenti incidentali, confermandosi, per il resto, la sentenza impugnata.

In virtù dello stesso principio della soccombenza il ricorrente principale deve essere condannato anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta come dedotta dal ricorrente incidentale e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in favore dei ricorrenti incidentali, confermando per il resto la sentenza impugnata. Condanna il ricorrente principale S.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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