Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30309 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via del Corso n. 101, presso lo studio

dell’Avvocato Mormino Enrico, dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’Avvocato Francesco Mormino, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PESARO URBINO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale

in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Cagli in data 7

giugno 2010 (R.G.N. 38 del 2010);

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6 dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che T.M., con ricorso depositato il 22 luglio 2009 presso l’Ufficio del Giudice di pace di Bari, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Pesaro Urbino in data 11 luglio 2009, notificata il successivo 13 luglio, in relazione a due verbali di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., per avere circolato alla guida del proprio autoveicolo sprovvisto della patente di guida, e dell’art. 142 C.d.S., per avere ecceduto di 44 km/h il limite di velocità consentita sulla strada provinciale (OMISSIS), elevati a suo carico dalla Polizia stradale di Pesaro;

che l’adito Giudice di pace di Bari, con sentenza depositata il 31 marzo 2010, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, affermando la competenza del Giudice di pace di Cagli;

che il T. ha riassunto la causa dinnanzi al Giudice di pace di Cagli con ricorso depositato il 4 giugno 2010;

che con ordinanza in data 7 giugno 2010, comunicata il giorno successivo, l’adito Giudice di pace ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto fuori termine;

che per la cassazione di questo provvedimento, ha proposto ricorso T.M. sulla base di un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito, con controricorso, la Prefettura di Pesaro Urbino;

che con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, e art. 50 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che l’opposizione era stata inizialmente e tempestivamente proposta dinnanzi al Giudice di pace di Bari e che, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte di tale ufficio giudiziario, egli aveva tempestivamente riassunto il giudizio prima della scadenza del termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: “… Il ricorso è manifestamente fondato.

Nel ritenere tardivo il ricorso in opposizione, il Giudice di pace ha rilevato la tardività dell’opposizione facendo riferimento alla data di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (13 luglio 2009), affermando che il termine scadeva il 28 settembre 2009; ha del tutto omesso di considerare che il ricorrente aveva proposto opposizione al Giudice di pace di Bari; che questo si era dichiarato territorialmente incompetente; che il ricorrente aveva tempestivamente riassunto il ricorso. Invero, se avesse tenuto conto di tali circostanze, avrebbe dovuto escludere la tardività, atteso che l’osservanza del termine andava ormai valutata esclusivamente con riferimento alla riassunzione della causa a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace di Bari.

Il ricorso può, dunque, essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380-bis e 375 cod. proc. civ., per essere ivi accolto, stante la sua manifesta fondatezza;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che deve solo aggiungersi che l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale nel controricorso appare del tutto eccentrica rispetto alla questione posta dal ricorrente con l’unico motivo di ricorso, consistendo in deduzioni relative alla richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, che nulla hanno a che vedere con la problematica della osservanza o no del termine di proposizione della opposizione in caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza;

che in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cagli, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese ad altro Giudice di pace di Cagli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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