Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30309 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 27/10/2021), n.30309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29690/2015 proposto da:

L.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II 33, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA PARISI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUISA LEOPARDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 946/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/09/2015 R.G.N. 366/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato legittima l’iscrizione d’ufficio di L.G.C., ingegnere iscritto all’albo ma non ad Inarcassa alla gestione separata Inps, per i contributi relativi ai redditi professionali svolti contestualmente all’attività di lavoro dipendente;

la cassazione della sentenza è domandata da L.G.C. sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha depositato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e segg. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”; la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate in epigrafe, stabilendo l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per l’attività di lavoro autonomo svolta dal ricorrente, iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria;

il motivo è infondato;

in base all’orientamento di legittimità che è andato consolidandosi, e al quale in questa sede va data continuità, “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con modif. nella L. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun “versamento contributivo” agli enti della categoria professionale di appartenenza” (cfr. da ultimo, Cass. n. 5826 del 2021);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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