Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30309 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18855-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI

POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA

ROSARIA URSINO;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3794/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La soc. coop. a r.l. Cattolica Assicurazioni ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Poste Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’erronea negoziazione di un assegno bancario non trasferibile che aveva tratto a favore della signora B.L. e che, per contro, era stato negoziato a favore di altro soggetto, “spacciatosi per la beneficiaria”.

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti, ha respinto la domanda osservando che l’assegno risultava sottoscritto dall’apparente beneficiaria, senza mostrare alterazioni e rilevando altresì che non era stata provata la violazione da parte di Poste Italiane, quale soggetto negoziatore, della diligenza professionale richiesta nell’identificazione del titolare.

2. – In diverso avviso è andata invece la Corte di Appello di Roma nel giudizio di impugnazione proposto dalla società Cattolica.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto che la norma della legge assegni, art. 43 comma 2, regoli “in modo autonomo e specifico l’ipotesi di pagamento dell’assegno non trasferibile”, venendo sostanzialmente a stabilire, in specie, che la “banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo, non è liberata dall’obbligazione finchè non paghi all’ordinatario esattamente individuato ovvero al banchiere suo giratario per l’incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell’errore di identificazione del prenditore”.

Di conseguenza, la Corte romana ha accolto l’appello formulato dalla Cattolica Assicurazioni.

3. – Contro tale pronuncia ricorre adesso Poste Italiane, presentando due motivi di cassazione della stessa.

Resiste Cattolica, a mezzo controricorso. La resistente ha anche depositato memoria.

4. – Il primo motivo di ricorso assume “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., commi 1 e 2, in relazione alla legge assegni, art. 43 e all’art. 1992 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. La sostanza di questo motivo è che la norma della legge assegni, art. 43, non comporta “alcuna deroga ai principi generali in materia di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale”, in nessun modo delineando una responsabilità senza colpa.

Il secondo motivo di ricorso assume che, in ogni caso, la Corte romana è incorsa in “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Perchè non ha riconosciuto “alcun rilievo causale” per la produzione del danno al fatto, non contestato, che l’assegno non trasferibile era stato “inserito… in una corrispondenza ordinaria”.

5.1. – Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo quanto rilevato dalla sentenza di Cass., Sezioni Unite, 21 maggio 2018, n. 12477, infatti, “ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere esse assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2”.

5.2. – L’accoglimento del primo motivo comporta assorbimento del secondo.

6. – In conclusione, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018.

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