Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30308 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29808-2010 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAPEZZUTO GENNARO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato SANTARELLI

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOMBARDI DOMENICO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

31/03/2010, depositate il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolte nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Santarelli Stefano, difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ZENO Immacolata che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 28-5-1992 P.Z. e G.T., proprietarie di un fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS), convenivano dinanzi al Tribunale di Brescia A.L., deducendo che quest’ultimo, proprietario di un fondo contiguo, nell’eseguire opere di straordinaria manutenzione nel suo edificio, oltre a non conformarsi alla concessione edilizia rilasciatagli, aveva violato il diritto delle deducenti, in quanto: a) aveva aperto tre nuove finestre a distanza inferiore a m. 10 dal fronte dell’antistante edificio degli attori; b) aveva ampliato il cornicione del suo fabbricato, ora proteso oltre la recinzione di confine; c) aveva ampliato l’interrato con modifica dello stato dei luoghi e realizzazione di una nuova costruzione (interrata) che, superando di circa 95 cm. il piano originario di campagna, non rispettava nè la distanza legale tra costruzioni (m. 10), nè quella dal confine (m. 5) prescritta dalle NTA del PRG del Comune di (OMISSIS); d) la nuova terrazza realizzata dall’ A., per la sua posizione, comportava una servitù di veduta e di sporto ai danni del loro fondo, con scarico delle acque piovane nel medesimo. Sulla base di tali premesse, le attrici chiedevano la condanna dell’ A. a chiudere le tre finestre, a ridurre in pristino la larghezza del cornicione e a demolire la costruzione ad uso autorimessa fino a livello del piano di campagna rispetto alla proprietà della attrici.

Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e chiedeva che, nell’ipotesi in cui risultasse che dal piano di calpestio del nuovo terrazzo fosse possibile esercitare il prospetto sul fondo altrui, venisse dichiarata costituita per usucapione la servitù di veduta e di sporto a carico dell’immobile delle attrici.

Con sentenza del 21-10-2005 il Tribunale adito, preso atto della rinuncia delle attrici alle domande inerenti alle finestre ed al cornicione, condannava l’ A. a demolire la costruzione oggetto di causa fino al limite della distanza prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), come indicato nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto.

Resisteva al gravame la G., in proprio e quale titolare, per successione mortis causa, della quota indivisa di proprietà dell’immobile intestata alla madre P.Z., deceduta nelle more del giudizio.

Con sentenza depositata il 9-6-2010 la Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello.

Per la cassazione di tal sentenza ricorre l’ A., sulla base di due motivi.

La G. resiste con controricorso.

RILEVA IN DIRITTO 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. e il difetto di motivazione.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, gli attori, in sede di conclusioni, hanno indebitamente modificato il petitum originario, avendo esteso a tutta la costruzione la domanda di demolizione proposta con l’atto di citazione. Fa presente che il garage risultava completamente interrato e, quindi, del tutto legittimo, e rileva che i giudici del gravame hanno omesso di esaminare la domanda di usucapione proposta dal convenuto.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che l’interpretazione della domanda proposta dall’attore, costituendo un tipico accertamento di fatto, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove il ragionamento decisorio del giudice risulti motivato in modo logico (Cass. 5-10-2009 n. 21228; Cass. 4-10-2004 n. 19812).

Nella specie, la Corte di Appello, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che con la domanda originaria le attrici avevano sostanzialmente dedotto l’inosservanza delle distanze nella realizzazione della costruzione seminterrata da parte del vicino (art. 873 c.c.) chiedendo la demolizione della nuova costruzione.

Correttamente, pertanto, i giudici del gravame hanno escluso la sussistenza di un’inammissibile mutatio libelli tra la domanda originaria (condanna a demolire fino al livello di campagna rispetto alla proprietà delle attrici la costruzione adibita a garage) e quella formulata in sede di precisazione delle conclusioni finali (condanna a demolire fino al livello del piano di campagna rispetto alla proprietà delle attrici la costruzione realizzata dal convenuto, con conseguente ripristino delle stato quo ante sino a distanza legale dal confine e comunque nel pieno rispetto delle distanze urbanistiche).

E’ il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo; mentre si ha semplice “emendatio” quando si incida sulla causa petendi, sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (Cass. 27-7-2009 n. 17457; Cass. n. 7579/2007;

Cass. n. 6468/2007: Cass. n. 7524/2005).

Nel caso in esame, è evidente che la richiesta formulata dalle attrici nelle conclusioni finali non ha determinato un sostanziale ampliamento del “petitum” iniziale nè ha stravolto i termini sostanziali della controversia, non avendo comportato un radicale mutamento dei presupposti di fatto e di diritto della tutela originariamente invocata (violazione delle norme delle distanze da parte del convenuto) o introdotto un tema di indagine nuovo rispetto a quello inizialmente proposto.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.

Nè ricorre il denunciato vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere che la Corte di Appello, nell’accogliere la domanda attrice e nel disattendere la tesi del convenuto circa la preesistenza, nel suo fondo, di opere emergenti dal suolo, ha implicitamente rigettato la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dall’ A., che, come dedotto dal ricorrente, era basata proprio sull’originaria esistenza di un terrapieno e della possibilità di prospetto sul fondo confinante.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte di Appello, nel disporre la demolizione di parte del fabbricato del convenuto, non ha proceduto ad una corretta comparazione dello stato attuale dei luoghi e di quello originario. Evidenzia che le stesse attrici, nell’atto di citazione, avevano dato atto dell’esistenza, nel fabbricato di controparte, di un seminterrato, di un terrapieno e di una terrazza, e che i giudici del gravame, nel basare il loro giudizio sulle fotografie prodotte dalle attrici e sulla seconda consulenza tecnica d’ufficio, non hanno tenuto conto della prima consulenza tecnica, dalla quale si evinceva la preesistenza di opere emergenti dal suolo. Aggiunge che la Corte di Appello ha erroneamente dato credito alle dichiarazioni, poco plausibili, rese dai testi indotti dalle attrici, e non ha, invece, tenuto conto delle più attendibili deposizioni dei testi del convenuto, i quali hanno tutti confermato il dislivello esistente tra i due fondi e la veduta praticata dal fondo A. sul fondo delle attrici.

Il motivo deve essere disatteso.

Attraverso la formale prospettazione di violazione di legge e di vizi di motivazione, il ricorrente muove, in realtà, mere censure di merito, con le quali mira ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale, all’esito di un’approfondita disamina delle risultanze probatorie, ha ritenuto certo che, prima della realizzazione dei lavori per cui è causa, la costruzione del convenuto si trovava allo stesso livello di quello delle attrici.

L’apprezzamento espresso al riguardo dai giudici di merito si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione esauriente e congrua, che muove dai dati obiettivi emergenti dall’esame delle foto in atti, nelle quali i giudici di appello hanno riconosciuto con certezza la situazione dei luoghi per cui è causa prima e dopo l’intervento edilizio. Come si legge nella sentenza impugnata, infatti, dal raffronto tra tali fotografie emerge che i piani di campagna delle confinanti proprietà G. – A., divise dal muretto di confine con sovrastante rete metallica, erano equivalenti in epoca risalente, allorchè vi era solo il calpestio in terra; mentre, a seguito delle opere edilizie eseguite dal convenuto, il piano della proprietà A. risulta innalzato, essendo state realizzate opere sotterranee prima inesistenti, che fuoriescono dal terreno. A fronte di tali oggettive risultanze, la Corte di Appello, in modo coerente e logico, ha ritenuto poco credibili le dichiarazioni rese dai testi indotti dal convenuto circa la preesistenza di un dislivello tra le due proprietà confinanti.

La decisione impugnata, pertanto, essendo adeguatamente motivata, sfugge alle censure mosse dalla ricorrente, essendo riservato esclusivamente ai giudici di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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