Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30308 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18654-2017 proposto da:

NUOVA COSTAMAGNA INTONACI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona della

liquidatrice e l.r., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BIAGI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARIA RICCI;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 2265/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La s.r.l. Nuova Costamagna ha presentato domanda di insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5, nel Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), “sulla base di fatture commerciali per prestazione di servizi”. Il giudice delegato ha invece ammesso il credito al semplice chirografo, motivando in proposito: “escluso privilegio per esubero volume di affari (Euro 2.952.322,00) e per prevalenza fattore capitale su fattore lavoro”.

Con decreto del 13 giugno 2017, il Tribunale di Torino ha successivamente rigettato l’opposizione proposta al riguardo dalla Nuova Costamagna.

2. – Rilevato che il volume di affare non costituisce per sè “dato idoneo a escludere la natura artigiana dell’impresa”, negata d’altra parte una “valenza costitutiva” all’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, annotato ancora che quella di intonacatura non risulta attività intrinsecamente artigiana, il Tribunale ha concentrato la propria attenzione sul tema della prevalenza del “lavoro proprio” rispetto agli altri fattori della produzione. Questo così ha osservato il decreto – è il punto centrale del riscontro del carattere artigiano, o meno, dello svolgimento di una data impresa.

Nel concreto, il Tribunale ha rilevato che – trattandosi di una società – il confronto andava fatto tra il “lavoro dei soci” e i fattori rappresentati dal “capitale e prestazioni lavorative terze”. Per aggiungere che l’opponente Nuova Costamagna non aveva provato la prevalenza – nel suo caso – del primo fattore sugli altri, ma aveva piuttosto allegato “l’esistenza di una organizzazione aziendale che vale a confutare pienamente la sua stessa prospettazione”: documentando, in specie, che la relativa attività di impresa era “essenzialmente svolta attraverso lo stabile impiego di manodopera esterna, sia pur non salariata, bensì attraverso appalti”.

E’ dunque – ha concluso il decreto – “proprio lo stabile impiego di operatori esterni a escludere in radice l’artigianalità rivendicata”.

3. – Avverso tale pronuncia è insorta la s.r.l. Nuova Costamagna, depositando ricorso affidato a un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Fallimento della (OMISSIS).

La ricorrente ha anche depositato memoria.

4. – Il motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 2751 bis c.c., comma 1, n. 5 e della L. n. 422 del 1985, artt. 2, 3 e 4 e successive modificazioni”.

Lo stesso assume che, negli “anni in cui sono sorte le ragioni del credito”, il “fattore lavoro risultava… prevalente rispetto al fattore capitale”, come chiaramente indicato dai relativi bilanci di esercizio sociali.

Aggiunge, poi, che il “legislatore non vieta alle imprese artigiane, di avvalersi, ai fini dell’esercizio della propria attività imprenditoriale, della collaborazione di “soggetti esterni” e, quindi anche di società”. La “circostanza che una società affidi ad altre imprese la prestazione di determinati servizi”, in realtà, “non esclude a priori l’artigianalità dell’impresa committente”.

Puntualizza ancora il motivo che ha errato il giudice del merito a discorrere di attività svolta a mezzo di contratti di subappalto: secondo la giurisprudenza di questa Corte, “non è possibile qualificare un contratto intercorso tra le parti “come subappalto d’opera”, quando invece le dimensioni e le caratteristiche di un’impresa (come, appunto, quella ricorrente) debbono far propendere, piuttosto, per “un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. o, al più, per un appalto di servizi”.

5. – Il motivo non merita di essere accolto.

Esso non viene a confrontarsi con la ratio decidendi che risulta propriamente adottata del decreto impugnato.

Le due proposizioni in cui il motivo si sostanzia – la sufficienza della prevalenza del fattore lavoro (in genere) rispetto al capitale; la possibilità delle imprese artigiane di ricorrere a forza lavoro terza – non intaccano, infatti, l’impianto motivazionale adottato dal Tribunale torinese. Che consiste, nella sua premessa maggiore, nel ritenere che – ai fini del riscontro di artigianalità di un’impresa – la forza lavoro terza non stia dentro un generico e indifferenziato fattore lavoro (come appunto assunto dalla ricorrente), bensì sia parte contrapposta (e interna al fattore capitale) a quella data dal lavoro dell’imprenditore e dunque, nel caso di impresa societaria, al lavoro dei soci.

Tale ordine di rilievi è conforme, del resto, al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, Cass., 2 novembre 2016, n. 22147); e segue altresì all’ovvia constatazione di fondo che, di per sè, il fattore di produzione impiegato dall’impresa utilizzando forza lavoro terza è rappresentato, in realtà, dalla retribuzione corrispettiva del lavoro così prestato (si tratti, poi, di lavoro autonomo o invece dipendente).

6. – Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 3.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA