Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30308 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 20/11/2019), n.30308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.O., nato in Mali il (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, presso la Cancelleria sezionale della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall’avv.

Massimo Gilardoni che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al ricorso presso la p.e.c.

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it e il fax n. 030/2055358);

(Ammesso p.s.s. 16/8/18 Delib. Ord. Avv. Brescia);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi

12 (p.e.c. ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it; fax n. 06/96514000);

-controricorrente –

avverso il decreto n. 2502/2018 del Tribunale di Brescia, emesso il

19.6.2018 e depositato il 27.6.2018 R.G. n. 19680/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. D.O., cittadino maliano, ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale esponendo di essere nato nel 1995 a Kidal nel nord, di essersi trasferito a Sikasso, presso il nonno, nel sud del paese, all’età di sei anni, e poi di essere ritornato, per lavorare insieme al padre, come muratore a Kidal nel 2010; di essere stato sequestrato dai combattenti del MNLA nel 2012 i quali lo avevano sottoposto a detenzione e maltrattamenti. Riuscito a fuggire, si era recato in Libia dove era finito nelle mani di uno schiavista e trafficante di migranti. Era infine arrivato in Italia il 29 maggio 2016. Ha affermato che il suo ritorno in Mali lo esporrebbe a gravi rischi anche se si recasse a Sikasso presso la famiglia che si trova in un centro di accoglienza per le persone sfollate dal nord del paese; luogo in cui sarebbe facilmente identificato dai terroristi del MLNA.

2. Avverso il diniego del riconoscimento richiesto il sig. D.O. ha proposto ricorso al Tribunale di Brescia che lo ha respinto ritenendo la narrazione poco credibile perchè contraddittoria o carente o inverisimile ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Anche la richiesta di protezione umanitaria è stata respinta perchè il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova di una situazione di vulnerabilità che il richiedente asilo subirebbe se tornasse nel Mali. In questa prospettiva è stata ritenuta non rilevante la documentazione da cui risulta lo sforzo di integrarsi nella realtà italiana. Nè è stata ritenuta rilevante la malversazione subita in Libia luogo in cui il richiedente asilo non voleva nè aveva di fatto radicato un progetto di vita.

3. Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione proponendo pregiudizialmente tre eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa introdotta nel 2017 per riformare il rito in materia di protezione internazionale per ciò che concerne il ricorso al decreto legge, la compressione del termine di impugnazione, l’abolizione dell’appello. Nel merito ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per mancata concessione della protezione umanitaria senza che sia stata effettuata una seria comparazione fra la situazione di vulnerabilità in caso di rientro nel Mali e l’inserimento sociale acquisito in Italia.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Le questioni di costituzionalità, sollevate pregiudizialmente dal ricorrente, sono state già scrutinate dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I n. 17717 del 5 luglio 2018 e Cass. civ. sez. I, n. 28119 del 5 novembre 2018) che le ha ritenute irrilevanti e manifestamente infondate. L’unico motivo di ricorso è del tutto generico oltre a consistere in una mera richiesta di riesame del merito della controversia.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione di non applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, contenuta nel dispositivo, per essere ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellà non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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