Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30308 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30308 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 24416 – 2014 R.G. proposto da:
CERA MARIO – c.f. CREMRA53H26H985U – PIERRO ANGELA – c.f.
PRRNGL53P48G388T – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a
margine del ricorso dall’avvocato Giuseppe Guastamacchia ed elettivamente
domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
RICORRENTI
contro
CONDOMINIO “Casa Re” di piazza Petrarca, n. 32, Pavia – c.f. 96027890183 – in
persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla
via G. Puccini, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Mario Ferri che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Aurelio Monti lo rappresenta e
difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RICOTTI CLAUDIO – c.f. RCTCLD48E07B201E – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Alessandra Beduschi

r

1

Data pubblicazione: 18/12/2017

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Puccini, n. 10, presso lo studio
dell’avvocato Mario Ferri.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza del tribunale di Pavia n. 742 dei 10.5/12.8.2014,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 12.9.2011 i coniugi Mario Cera ed Angela Pierro citavano
a comparire dinanzi al giudice di pace di Pavia il condominio “Casa Re” di Pavia,
piazza Petrarca, n. 32, e Claudio Ricotti, in qualità di amministratore del
medesimo condominio.
Esponevano che con atto in data 30.6.2008 avevano acquistato dalla “Omnic”
s.r.l. un appartamento ricompreso nel condominio “Casa Re”; che l’atto di
acquisto attribuiva loro il diritto, di cui all’art. 6 capo II del regolamento
condominiale e già di spettanza del dante causa della “Omnic”, ad un posto auto nel cortile condominiale; che in dipendenza dell’uso confuso ed
indifferenziato dei posti – auto risultava ad essi precluso l’esercizio del diritto di
loro spettanza.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto di essi attori all’utilizzo esclusivo
ed incondizionato all’interno del cortile condominiale di un posto – auto e, per
l’effetto, condannarsi il condominio al pieno rispetto di siffatta loro facoltà.
Si costituivano il condominio “Casa Re” e Claudio Ricotti, in qualità di
amministratore.
Eccepivano preliminarmente incompetenza ratione materiae dell’adito giudice
di pace.

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dott. Luigi Abete,

Con sentenza dei 18/28.11.2011 il giudice di pace dichiarava la propria
incompetenza per materia.
Interponevano appello Mario Cera ed Angela Pierro.
Resistevano il condominio “Casa Re” e Claudio Ricotti.
Con sentenza n. 742 dei 10.5/12.8.2014 il tribunale di Pavia rigettava il

Evidenziava il tribunale che gli attori avevano qualificato il diritto al posto auto in guisa di usufrutto ed in ogni caso di diritto di obbligazione di natura reale,
sicché la controversia non ineriva alle modalità d’uso o alla misura di un servizio
condominiale sibbene all’esistenza o meno di tale preteso diritto.
Evidenziava quindi che competente per materia era il tribunale né la causa
poteva essere trattata nel merito, “perché ciò implicherebbe sottrazione alle parti
di un grado di giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 2).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Mario Cera e Angela Pierro; ne
hanno chiesto sulla scorta due motivi la cassazione con ogni susseguente
statuizione.
Il condominio “Casa Re” di Pavia, piazza Petrarca, n. 32, ha depositato
controricorso; ha chiesto rigettarsi il primo motivo dell’avverso ricorso e si è
rimesso a questa Corte limitatamente al secondo motivo; in ogni caso con il
favore delle spese.
Claudio Ricotti del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto
rigettarsi il primo motivo dell’avverso ricorso e si è rimesso a questa Corte
limitatamente al secondo motivo; in ogni caso con il favore delle spese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

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gravame condannava l’appellante alle spese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
2, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 cod. proc. civ..
Deducono che la controversia, così come introdotta con l’atto di citazione di
prime cure, non concerne il conflitto tra proprietà individuale e proprietà comune,
ma “la mancata fruizione del posto auto imposto dal regolamento condominiale”

ottenere l’applicazione del regolamento condominiale nella sua interezza” (così
ricorso, pag. 15);

che quindi la controversia è relativa “alla misura ed alle

modalità d’uso dei servizi di condominio”.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co.,
n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli
artt. 112, 277 e 354 cod. proc. civ..
Deducono che il tribunale, “sia che avesse accolto, sia che avesse reietto
come nella specie l’impugnazione”

(così ricorso, pag. 16),

avrebbe dovuto

decidere e pronunciarsi nel merito.

Fondato e meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso.
Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo.

E’ sufficiente, per un verso, il riferimento all’insegnamento di questa Corte a
tenor del quale, quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata
dal giudice di pace, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione
equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della
pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata [siccome si è ritenuto nel
caso di specie], è investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello,
restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal
tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell’appello sul
motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti

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(così ricorso, pag. 12); che con l’iniziale domanda dunque “intendevano

or
allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado; qualora invece la
censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo
alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354
cod. proc. civ. (e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le
sentenze del conciliatore dall’art. 353, 4 0 co., cod. proc. civ., abrogato dall’art.

della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve
decidere sul merito quale giudice d’appello e non rimettere la causa dinanzi al
giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (cfr. Cass. (ord.)
2.7.2015, n. 13623; Cass. 22.9.2006, n. 20636).
E’ sufficiente, per altro verso, rimarcare che il ricorso a questa Corte è stato
notificato ai controricorrenti in data 15.10.2014 nel rispetto quindi del termine di
trenta giorni, di cui all’art. 47, 2° co., cod. proc. civ., a decorrere dal 16.9.2014
(la sentenza del tribunale di Pavia è stata depositata il 12.8.2014).
Tanto specificamente in rapporto alla salvezza di cui all’insegnamento di
questo Giudice del diritto a tenor del quale la sentenza del tribunale che decida,
in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va
impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai
sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi la non proponibilità, ai sensi
dell’art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del
giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente
proposto, salvo – appunto – che risulti osservato il termine perentorio di trenta
giorni prescritto dall’art. 47, 2° co., cod. proc. civ., decorrenti dalla notificazione
o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il
ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza
9.10.2015, n. 20304).

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(cfr. Cass.

89, 1° co., della legge n. 353/1990), il tribunale, previa declaratoria della nullità

or
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 742 dei
10.5/12.8.2014 del tribunale di Pavia va cassata con rinvio allo stesso tribunale
in persona di diverso magistrato.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
del comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit..

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbito il primo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 742 dei 10.5/12.8.2014 del
tribunale di Pavia; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato
anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del
comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.
Il presidente
dott. Bruno Bianchini
Il runzi n ‘o Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il ricorso è da accogliere.

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