Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30307 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.B., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Di Lascio Sebastiano, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, viale Magnagrecia, n. 13;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11277/2009 del Tribunale di Milano, depositata

il 24 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” L.B. propose opposizione all’ordinanza in data 2 agosto 2006 con cui il Prefetto di Milano le aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 141,60 per violazione del codice della strada, contestando tanto la regolare notifica del verbale di accertamento di infrazione e del provvedimento prefettizio quanto l’addebitata infrazione.

Il Giudice di pace di Milano rigettò il ricorso, rilevando – per quanto qui rileva – che la ricorrente avesse avuto piena conoscenza del contenuto degli atti impugnati, tanto da aver potuto proporre ricorso al Prefetto, con la conseguente sanatoria dei vizi della notificazione.

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 settembre 2009, il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello della L.. Il Tribunale ha rilevato: che l’omessa o irregolare notifica della contestazione ovvero del provvedimento sanzionatorio non comportano la nullità degli atti; che il ricorso proposto tempestivamente al Prefetto e quello proposto, sempre tempestivamente, al Giudice di pace sono atti idonei a sanare il vizio di notifica ovvero a dimostrare l’inequivoca conoscenza da parte della ricorrente degli atti da notificare; che nella specie le impugnazioni sono state proposte prima della scadenza del termine di cui all’art. 201 C.d.S., con riferimento all’impugnazione del verbale di contestazione dell’infrazione, e prima della scadenza del termine di cui all’art. 204 C.d.S., con riferimento all’impugnazione dell’atto prefettizio. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre 2010, sulla base di dodici motivi.

L’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’assoluta inesistenza dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento.

Con il secondo mezzo si contesta che la fotocopia del verbale possa essere considerata, a prescindere dalla sua nullità intrinseca, un atto valido per la contestazione di un’infrazione stradale ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 383 reg. esec. C.d.S..

Con il terzo mezzo si deduce la violazione dell’art. 137 cod. proc. civ., in quanto la fotocopia del verbale non può in alcun modo essere considerata copia conforme all’originale dell’atto da notificare, in ragione della mancanza dei suoi elementi essenziali.

Con il quarto mezzo si contesta che la notifica di un documento non conforme all’originale (e quindi inesistente) possa far ritenere che si sia comunque raggiunto lo scopo che la notifica si prefigge e rendere il destinatario in grado di esercitare in maniera completa il proprio diritto di difesa. Il quinto motivo si chiede se possa ritenersi raggiunto lo scopo della piena conoscenza dell’atto da parte dell’intimato nel caso di inesistenza dell’atto.

Con il sesto motivo si sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza del verbale di accertamento e degli atti notificati.

Il settimo motivo censura che la presentazione dell’opposizione possa comportare la sanatoria di tutte le irregolarità, le nullità e le inesistenze dedotte, in quanto il supposto verbale di accertamento notificato sarebbe incompleto e quindi non in grado di rendere pienamente edotto il destinatario della sua reale situazione precludendo di fatto il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

L’ottavo motivo deduce che il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di accoglimento dell’opposizione in ragione della mancata produzione in udienza da parte del resistente del verbale d’accertamento e degli atti comprovanti la notifica. La mancata produzione di tali atti determinerebbe l’inesistenza dei presupposti processuali dell’azione amministrativa.

La ricorrente, in ragione della mancata produzione dell’avviso di ricevimento, lamenta, con il nono motivo, l’invalidità della notifica, stante la mancata indicazione del rispetto della successione preferenziale di notifica imposta dalla L. n. 890 del 1982, art. 7. Con il decimo motivo si contesta la validità della notifica in ragione della mancanza della sottoscrizione dell’agente accertatore.

Con l’undicesimo motivo si deduce che non potrebbe ritenersi applicabile il principio del raggiungimento dello scopo e quindi ritenere intervenuta la sanatoria in quanto l’atto non è affetto da nullità ma inesistente perchè mai prodotto in giudizio.

L’ultimo mezzo si chiede se il rinvenimento per caso di una fotocopia di foglio informe possa, per assurdo, costituire la piena conoscenza dell’intero verbale. Ad avviso del relatore, i motivi – da esaminare congiuntamente negli stretti limiti in cui si riferiscono a questioni che sono state trattate nel giudizio di appello – sono infondati.

La sentenza di merito – in una fattispecie nella quale la L. ha fatto ricorso al Prefetto e, poi, al Giudice di pace prima della scadenza del termine fissato all’Amministrazione per notificare, rispettivamente, il verbale di contestazione e l’ordinanza- ingiunzione – ha fatto corretta applicazione del principio per cui la notificazione dell’atto amministrativo (verbale di contestazione od ordinanza-ingiunzione) costituisce una condizione integrativa dell’efficacia, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto medesimo.

Ne consegue che l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contravventore entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo (cfr. Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2006, n. 13207; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2010, n. 13852.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte della relazione di cui sopra;

che i rilievi critici contenuti nella memoria della ricorrente non sono tali da condurre il Collegio a diversa conclusione;

che occorre prendere le mosse dal rilievo che il Tribunale, in sede d’appello, ha rilevato che la sentenza del giudice di pace era stata contestata “esclusivamente con riguardo alle decisioni riguardanti l’asserita nullità od inesistenza delle notifiche del verbale di contestazione di infrazione e del provvedimento prefettizio impugnato”;

che pertanto – non essendo questa delimitazione del thema decidendum, oggetto di impugnativa – non possono avere ingresso motivi di ricorso che veicolano temi diversi dalla inesistenza o nullità delle notifiche (del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia);

che tanto premesso, la sentenza del Tribunale si è correttamente attenuta al principio secondo cui il ricorso del contravventore avverso il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada o all’ordinanza-ingiunzione resa dal prefetto, proposto entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per l’adozione e la notificazione del provvedimento amministrativo, ha l’effetto di sanare, per raggiungimento dello scopo, il vizio della relativa notificazione, venendo meno l’interesse del destinatario a denunciare il vizio della detta notificazione, sia esso configurato in termini di nullità o di radicale inesistenza;

che quindi, il ricorso il ricorso deve essere rigettato, nei termini indicati nella relazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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