Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30307 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11927-2017 proposto da:

(OMISSIS), ditta individuale, in persona del suo titolare e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

ZACCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE

ZUMMO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona

del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DOMENICO CAROTA;

– controricorrente –

contro

IMMOBILIARE MALU’ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 657/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – S.S., “titolare” dell’impresa individuale (OMISSIS), è stata dichiarata fallita con sentenza dell’11 maggio 2016 dal Tribunale di Palermo. Ha sporto reclamo ai sensi della L. fall., art. 18, assumendo di non avere avuto conoscenza dell’istanza di fallimento presentata dalla s.p.a. Immobiliare Malù e sostenendo che nella specie difettava lo stato di insolvenza e che, d’altro canto, erano pure presenti i requisiti di “non fallibilità” di cui alla L. fall., art. 1, comma 2.

Con sentenza del 6 aprile 2017, la Corte di Appello di Palermo ha respinto il reclamo.

3. – Rilevata la regolarità della notifica dell’istanza di fallimento a suo tempo effettuata alla debitrice S., la Corte territoriale ha poi riscontrato che, in fatto, era avvenuta una vera e propria cessazione dei pagamenti da parte della medesima. Inoltre, dopo avere riscontrato che la “fallibilità può essere esclusa solo ove ricorrano tutti e tre i presupposti” previsti dalla L. fall., art. 1, comma 2, ha conclusivamente osservato che “la stessa reclamante ha riconosciuto che i ricavi lordi… in tutti e tre gli esercizi precedenti il deposito dell’istanza di fallimento (29/2/2016) hanno superato Euro 200.000,00”.

2. – Avverso tale pronuncia ricorre adesso S.S., affidandosi a due motivi di cassazione.

Il Fallimento resiste, con controricorso.

Il creditore Immobiliare Malù non ha svolto attività difensive neppure nel presente grado di giudizio.

3.1. – Il primo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 1, comma 2, lett. b), in relazione all’art. 360 c.c., n. 3”.

Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello ha errato nel valutare la nozione di “ricavi lordi” (di cui appunto alla L. fallimentare, art. 1, comma 2, lett. b) con riferimento alle peculiarità presentate dalla fattispecie concreta.

Questo perchè, se l’oggetto dell’impresa era la prestazione di servizi di consulenza in organizzazione aziendale, “in via sussidiaria” la signora S. altresì “si occupava di reperire, dalla società immobiliari proprietarie, degli spazi” espositivi che le venivano messi a disposizione “a prezzi concordati” e che poi ella addebitava ai suoi clienti, quali effettivi fruitori degli spazi medesimi. Di conseguenza – spiega il motivo – “dal punto di vista strettamente contabile il prezzo pagato dalla ditta (OMISSIS) alla proprietaria rappresenta una partita di giro”.

3.2.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, difetta del requisito della necessaria autosufficienza del ricorso, necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perchè non indica il “come” e il “dove” l’attuale ricorrente abbia portato – nell’ambito del precedente giudizio di merito – i detti rilievi alla cognizione del giudice. Indicazione resa tanto più necessaria dalla constatazione che la pronuncia della Corte di Appello non tocca in alcun modo il punto appena indicato.

4.1. – Il secondo motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 61 e 191 c.p.c. ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con tale motivo, la ricorrente censura la pronuncia impugnata, rilevando che “il giudice d’appello non ha tenuto in alcuna considerazione, nè ha posto a fondamento della propria decisione, le prove fornite nel corso del giudizio e in particolare quelle documentali”; e segnalando, inoltre, che, “al fin della corretta valutazione dei predetti documenti il giudice avrebbe dovuto disporre la CTU”.

4.2. – Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, muove solo un rilievo del tutto generico indistinto, in realtà -, posto che non specifica neppure quali documenti avrebbero dovuto essere, in particolare, esaminati; nè le ragioni specifiche dell’importanza che questi avrebbero avuto nell’economia del giudizio.

Secondo il fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, del resto, la consulenza tecnica d’ufficio è “mezzo di indagine che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova” (così, da ultimo, Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).

5.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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