Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30307 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 20/11/2019), n.30307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

D.G.A., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Totaro,

per mandato a margine del ricorso, con richiesta di ricevere

notificazioni e comunicazioni alla p.e.c.

totaro.orazio.avvocatifoggia.legalmail.it;

(Ammessa p.s.s. 28/11/2017 Delib. Ord. Avv. Bari);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.D.G. e S.T.N.M.;

– intimate –

avverso il decreto n. 676/2017 della Corte di appello di Bari emesso

il 24 marzo 2017 e depositato il 31 maggio 2017 R.G. n. 1031/16;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’amministratore di sostegno del sig. B.P. proponeva domanda di revoca dell’assegno divorzile cui era obbligato nei confronti dell’ex coniuge, D.G.A., in considerazione del peggioramento delle condizioni di salute dell’amministrato (che aveva subito un infarto ed era ricoverato presso un centro di assistenza anziani cui corrispondeva una retta mensile di 1.550 Euro).

2. Il Tribunale di Foggia accoglieva la richiesta rilevando l’effettivo peggioramento delle condizioni di salute del sig. B. con la conseguente maggiore incidenza delle spese mediche e di cura sul suo reddito. Rilevava inoltre che l’amministrato era gravato da una serie di debiti (nei confronti di Equitalia ed altri creditori) non imputabili a una sua volontà di sottrarsi al pagamento dell’assegno divorzile.

3. La Corte appello di Bari, con decreto n. 676/2017, ha respinto il reclamo della sig.ra D.G.A. ribadendo che a seguito dell’infarto, intervenuto dopo la morte della compagna del sig. B., quest’ultimo era stato ricoverato presso una struttura per anziani e non poteva onorare, come aveva sempre fatto in precedenza, l’obbligo di versare l’assegno divorzile.

4. Ricorre per cassazione D.G.A., con unico motivo proposto nei confronti di B.D.G. e S.T.N.M. figlia di B.N., deceduta, entrambe eredi di B.P. deceduto a Ferrara il (OMISSIS). Deduce la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 5. Afferma la ricorrente che il forte disequilibrio tra le condizioni economiche non giustifica la revoca dell’assegno divorzile e deduce che anche le sue condizioni di salute ed economiche sono sensibilmente peggiorate provocando un ulteriore deterioramento del suo tenore di vita.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Le censure proposte investono la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello e non sono riferibili a una interpretazione o applicazione di legge specificamente contestata dalla ricorrente (cfr. Cass. civ. sez. I n. 24298 del 29 novembre 2016).

6. Inoltre l’avvenuta morte dell’obbligato al pagamento dell’assegno divorzile, nel corso del giudizio instaurato sulla sua domanda di revoca dell’obbligo per il sopravvenuto deterioramento delle condizioni di salute incidente sul suo reddito, esclude la possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli eredi perchè l’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto status si riferisce (cfr. Cass. civ. sez. I n. 4092 del 20 febbraio 2018).

7. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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