Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30306 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.E. (OMISSIS), V.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’Avvocato PANARITI PAOLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato DONATI PAOLO;

– ricorrenti –

contro

P.W., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell’Avvocato VARANO

ANDREA, rappresentati e difesi dagli Avvocati MORI PIERGIOVANNI,

ROMANELLI GIULIA;

– controricorrenti –

e sul ricorso 15-2011 proposto da:

P.W., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell’Avvocato VARANO

ANDREA, rappresentati e difesi dagli Avvocati MORI PIERGIOVANNI,

ROMANELLI GIULIA;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

I.E. (OMISSIS), V.I.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1441/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/10/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 ottobre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” I.E. e V.I. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato W. P. e B.G. per sentirli condannare al pagamento di somme di danaro che ritenevano dovute a titolo di conguaglio nell’ambito di una divisione immobiliare e di beni mobili (macchinari tessili) intervenuta tra I.S., dante causa dei ricorrenti, e il P., mentre la responsabilità della B. veniva evocata, limitatamente al pagamento del conguaglio per la divisione dei macchinari, in relazione all’essere ella socia fittizia dell’attività imprenditoriale svolta nell’immobile diviso.

I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Prato rigettò la domanda nei confronti della B. avente ad oggetto il conguaglio della divisione dei macchinari tessili, mentre condannò il P. al pagamento della somma di Euro 13.693,79, oltre accessori, a titolo di conguaglio sulla divisione immobiliare.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 ottobre 2010, in accoglimento del gravame interposto dal P. e dalla B. ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e, per l’effetto, ha respinto le domande proposte nei confronti del P..

La Corte ha osservato – per quanto qui ancora rileva -che “la domanda intesa a provocare l’accertamento della simulazione non può venir considerata compresa in quella di condanna al pagamento del conguaglio della divisione, proposta originariamente: altro, invero, è affermare l’esistenza di un diritto a ricevere la somma derivante dalla divisione (attuata con atto pubblico), altro dedurre che quello stesso atto, da cui si pretendeva di far discendere il diritto, è simulato nella parte relativa al prezzo e che dunque il diritto azionato va accertato giudizialmente all’esito di un’istruttoria a ciò dedicata. Ne consegue che erroneamente il primo giudice ha interpretato l’originaria domanda di condanna al pagamento di una somma predeterminata come tendente all’accertamento della simulazione relativa. Quest’ultima domanda, proposta con la … memoria del 25 ottobre 1993, non era ammissibile, . . . perchè si trattava non già di una modificazione della domanda introduttiva ma di una domanda nuova”.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ I. e la V. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 15 dicembre 2010, sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito, con controricorso, il P. e la B., i quali hanno, a loro volta, proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso contenente il ricorso incidentale, perchè non notificato nei termini di legge ai ricorrenti.

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo si censura violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della domanda di conguaglio derivante dalla divisione mobiliare dei macchinari tessili. Il motivo è fondato.

Risulta per tabulas dall’esame della comparsa di risposta del grado di gravame, depositata nella cancelleria della Corte territoriale il 28 aprile 2008, che l’ I. e la V. proposero appello incidentale, espressamente dolendosi (v. la censura articolata a pag.

14 e ss. e le conclusioni a pag. 19) del fatto che il primo giudice avesse respinto la domanda di condanna della B. e/o del P. al pagamento della somma di Euro 10.605,44 quale conguaglio della divisione dei macchinari ed accessori.

La Corte di merito ha totalmente omesso la trattazione e decisione di tale autonoma domanda. Sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia. Con il secondo motivo del medesimo ricorso principale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (testo originario), art. 1350 c.c., n. 11, e art. 2725 cod. civ., rilevandosi che, poichè il conguaglio è un elemento accidentale della divisione immobiliare, ad esso non si applica la norma che prescrive la forma scritta a pena di nullità.

Il terzo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 1414 cod. civ.) lamenta l’erronea qualificazione della domanda, là dove “la dichiarazione di eguale valore dei lotti contenuta nel contratto di divisione viene ritenuta come domanda di simulazione parziale del contratto di divisione”.

Il quarto mezzo censura violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della simulazione della dichiarazione contenuta nell’atto di divisione. Vi si sostiene che, poichè il conguaglio non costituisce elemento essenziale e tipico del contratto di divisione, potendo essere “perfezionato” in autonomia, “al di fuori di tale contratto, anche verbalmente”, sarebbe erronea la statuizione di inammissibilità della domanda: gli attori non avrebbero introdotto nessuna irrituale domanda nuova, ma si sarebbero limitati a prendere posizione “introducendo a loro volta fatti estintivi delle eccezioni difensive proposte dalla controparte”. I tre motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione – sono infondati.

Una volta inserita nell’atto pubblico di divisione la dichiarazione circa la non debenza del conguaglio, la pattuizione che in realtà, contrariamente alla previsione del rogito, le parti avevano inteso prevedere un conguaglio monetario perchè i lotti non erano di pari valore, integra una controdichiarazione concernente la simulazione relativa del contratto di divisione. E costituisce domanda nuova, correttamente ritenuta improponibile dalla Corte territoriale, quella, svolta nel corso del giudizio di primo grado, fondante la richiesta di pagamento del conguaglio sulla simulazione parziale del contratto di divisione, una volta che il condividente (o il di lui erede) aveva basato la sua originaria domanda sul contenuto del contratto di divisione e sulla piena rispondenza della forma e del contenuto del contratto alla reale volontà delle parti.

In conclusione, i ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi il ricorso principale accolto limitatamente al primo motivo e rigettato nel resto ed il ricorso incidentale dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso il ricorso principale deve essere accolto limitatamente al primo motivo e rigettato nel resto ed il ricorso incidentale dichiarato inammissibile;

che cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente al primo motivo e lo rigetta nel resto e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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