Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30306 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4721-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.9.2017, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di T.S. volta alla rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, L. n. 257 del 1992 ex art. 13;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che T.S. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di difetto d’interesse, che era stata riproposta in appello (essendo stata assorbita dall’accoglimento da parte del primo giudice dell’eccezione di decadenza) sul rilievo che, potendo l’istante già far valere la massima anzianità contributiva, nessun interesse poteva avere ad ottenere il beneficio invocato;

che il motivo è manifestamente fondato, nulla avendo la Corte territoriale esplicitamente pronunciato in ordine all’eccezione in questione (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata) nè potendo in specie ravvisarsi alcun suo rigetto implicito, non contenendo la motivazione resa per il rigetto delle ulteriori eccezioni preliminari alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento di essa;

che, al riguardo, è ormai consolidato il principio secondo cui il limite di quaranta anni di anzianità complessiva utile, fissato dal D.M. 27 ottobre 2004, art. 4, costituisce il limite massimo di anzianità conseguibile mercè il beneficio spettante L. n. 257 del 1992 ex art. 13, in conseguenza della comprovata esposizione qualificata all’amianto (Cass. nn. 15962 del 2015, 7078 del 2018);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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