Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30305 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA

ROSSINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato BONAFINE VINCENZO;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUDOVISI 45, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO

BONIFACIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato BONIFACIO CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 12 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La Corte d’appello di Potenza, con sentenza in data 20 ottobre 2009, ha accolto, per quanto di ragione, il gravame di F.A. nei confronti di B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 31 luglio 2003, e, per l’effetto, ha ordinato ad B.A., tra l’altro, di arretrare il proprio fabbricato alla distanza di m. 10 dalla balconata di F.A..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il B., sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, F.A.. Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando che la Corte d’appello – pur avendo riconosciuto che i fabbricati in questione non si fronteggiano – abbia poi ritenuto che la vigente normativa, costituita dall’art. 4, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del Comune di Rotonda, sia applicabile anche in presenza di fabbricati comunque adiacenti. Sostiene invece il ricorrente che tale disposizione non contemplerebbe in alcun modo la condizione dei fabbricati adiacenti, prescrivendo la distanza minima di m. 10 esclusivamente per i fabbricati prospicienti.

Il motivo è infondato.

E’ esatto che l’art. 4, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del Comune di Rotonda, nel prescrivere la distanza minima di m. 10 tra fabbricati, ha riguardo, esclusivamente, ai fabbricati prospicienti. In tal senso, pertanto, andrà corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Sennonchè è decisivo considerare che la Corte d’appello ha applicato la fonte comunale in presenza di una situazione di edifici prospicienti, avendo accertato – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – che “esiste . . . una evidente prospicienza”, cosi superando le diverse conclusioni del c.t.u., il quale aveva si concluso nel senso della regolarità della distanza, ma per avere ritenuto i due fabbricati come integralmente adiacenti.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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