Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30305 del 22/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 22/11/2018), n.30305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17696-2017 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE TORTORELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 93/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Con sentenza del 17 gennaio 2017 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo l’appello proposto da G.S. nei confronti del Ministero dell’interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la prefettura di Torino, avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva respinto l’impugnazione dal medesimo proposta del provvedimento della Commissione territoriale di Torino che aveva disatteso la sua richiesta del riconoscimento della protezione internazionale.
2. – Per la cassazione della sentenza G.S. ha proposto
ricorso per un motivo.
L’intimato non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165,347 e 348 c.p.c. nonchè del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, art. 1, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Evidenzia il ricorrente di aver notificato l’atto d’appello 26 febbraio 2016, sicchè l’iscrizione a ruolo andava effettuata ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c. entro il 26 febbraio 2016, mentre egli aveva effettuato con successo il deposito telematico dell’atto già il 25 febbraio 2016, ricevendo la comunicazione di cancelleria: “Si invita depositare nel registro del contenzioso civile. Atti rifiutati il 26/02/2016”, così che aveva reiterato il medesimo deposito il giorno successivo, sempre tempestivamente, ricevendo la comunicazione di cancelleria: “Si invita depositare nel registro del contenzioso civile e non volontaria giurisdizione. Atti rifiutati il 29/02/2016”, all’esito della quale aveva nuovamente effettuato il deposito il giorno 29 febbraio.
Secondo lo stesso ricorrente l’iscrizione a ruolo sarebbe dunque tempestiva mentre sarebbero irrilevanti i due rifiuti della cancelleria al fine della validità dell’iscrizione a ruolo, alla luce della normativa richiamata in rubrica.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – 11 ricorso è improcedibile.
Con riguardo al ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata, la mancanza della attestazione di conformità ex L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (v. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918, concernente ricorso redatto telematicamente, il cui principio va applicato però anche al ricorso redatto come in questo caso in forma analogica ma notificato via pec).
Al ricorso per cassazione è difatti spillata la relata di notifica a mezzo pec la quale contiene l’attestazione che l’allegata procura alle liti e copia per immagine conforme all’originale e l’attestazione che il messaggio pec, oltre alla relata di notificazione sottoscritta digitalmente, contiene in allegato la procura alle liti ed il ricorso per cassazione.
Dopo di che sono spillate all’atto la ricevuta di accettazione e quella di consegna. Manca dunque l’attestazione di conformità ex L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018