Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30305 del 18/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30305 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 18/12/2017

SENTENZA

sul ricorso 3513-2013 proposto da:
CAMPO DI MARTE s.a.s di FRESC GIANLUCA p.iva
00550730071, in persona del socio accomandatario e
legale rappresentante Fresch Glanluca elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA PAOLA ROULLET;
– ricorrente contro

STEINBOCK S.r.l. p.iva 01089280075 in persona del
legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

‘rL

domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 92, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO CINTIO, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente contro

persona dell’Amministratore pro tempore;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1715/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 26/10/2012;
il Consigliere relatore preliminarmente fa presente che
il ricorso non è stato notificato al Condominio
Stambecco parte nel giudizio di merito, il relatZit2), fa
inoltre presente che manca nel ricorso la descrizione
del fatto processuale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato CARLO CELANI, con delega dell’Avvocato
MARIA PAOLA ROULLET difensore della ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIORGIO CINTIO,

difensore della

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso
per inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso: 1)per

CONDOMINIO “STAMBECCO” in Gressoney Saint Jean, in

l’integrazione ai sensi 331 c.p.c. nei confronti del
Condominio con notifica del ricorso, in subordine 2)

per l’improcedibilità ai sensi del 369 c.p.c..

Fatti di causa
1) Dalla sentenza impugnata, depositata il 26 ottobre 2012, si apprende che la
Corte di appello di Torino, pronunciando sull’appello proposto da Steinbock srl
avverso Campo di Marte sas e condominio Stambecco di Gressoney St Jean v.
Deffeyes 14, in riforma della sentenza del tribunale di Aosta dell’8/9 settembre

La Corte ha

2010 ha deciso quanto segue.
dichiarato beni comuni condominiali , in gestione di parte

appellata Condominio Stambecco ed in proprietà pro quota di parte appellante,
Steinbock srl, la superficie e del mappale 327 posto a Nord del fabbricato
condominiale, nonché per intero il mappale 259, posto a est del medesimo
fabbricato. Ha dichiarato abusive l’apertura della porta di accesso alla unità
immobiliare di proprietà di parte appellata posta sulla facciata est e la chiusura
della porta di accesso alla medesima unità immobiliare sulla facciata nord, e ha
condannato parte appellata alla rimessione in pristino degli immobili suddetti
nella piena disponibilità condominiale, così rimuovendo il pavimento costruito
sul lato est con il ripristino del prato, e la chiusura della recinzione metallica
del mappale 259 e secondo i prospetti originari delle facciate, e così la chiusura
della porta sulla facciata est e la riapertura di quella sulla facciata nord.
La Corte ha inoltre dichiarato proprietà esclusiva pertinenziale della unità
immobiliare di parte appellata la cantina sottostante alla superficie del mappale
327 e ha quindi rigettato in parte qua la domanda di parte appellante contro
parte appellata di cui alla citazione notificata il 21/6/2008.
Con ricorso per cassazione notificato alla Steinbock srl il 21 gennaio 2013 la
società Campo di Marte sas di Frese Gianluca ha svolto tre motivi di censura.
n. 3513-13

D’Ascola rei

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La società intimata ha resistito con controricorso.
Ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei
fatti di causa.
Alla pubblica udienza, presenti le difese delle parti, il Procuratore generale ha
rilevato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

2) Il Collegio rileva la sussistenza di entrambi i sopraindicati vizi del ricorso.
Ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c. il ricorso deve contenere a pena di
inammissibilità la esposizione sommaria dei fattIla causa.
Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla
quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di
fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi
della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali,
in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si
richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamenTe erronea, compiuta dal
giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di
avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il
significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della
sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
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Ragioni della decisione

processo, ivi compresa la sentenza stessa(cfr., tra le moltissime, Cass.
1926/15).
Esso può ritenersi soddisfatto, senza necessità che gli sia dedicata una
premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del
ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di

avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la
controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre
fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.(Cass Sez.
U, n. 11653 del 18/05/2006)
3) Nella specie il ricorso non soddisfa i requisiti richiesti.
Esso infatti nella parte del ricorso che precede lo svolgimento «in diritto»
espone alcune vicende processuali relative all’integrazione del contraddittorio,
alle richieste istruttorie e alla instaurazione e svolgimento dell’appello, senza
nulla dire sull’oggetto della controversia. Solo nell’ultimo paragrafo (n.5) na
riportato il dispositivo della sentenza impugnata, che si legge supra nel § 1.
I motivi, contenuti in sole quattro pagine nonostante la notevole complessità
della lite che si arguisce anche soltanto dalla lunghezza e articolazione del
dispositivo, nulla recano sulle premesse della vicenda, sulle questioni
sostanziali agitate dalle parti, sugli snodi decisivi dei fatti di causa. Peccano di
genericità anche nell’esposizione della censura, come ad esempio nella sesta
pagina del ricorso, ove si dice — senza alcun riferimento a risultanze specifiche
– che costituirebbe “fatto pacifico e ammesso dalla società appellante” che la
società ricorrente avesse la disponibilità dei beni dall’Il. 6. 1988. Il difetto di

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specificità nell’esposizione dei motivi è preceduto da una ancor più grave
assenza della esposrzione sommaria dei fatti di causa.
4)

Alla inammissibilità che ne deriva si accompagna la improcedibilità del

ricorso rilevata in udienza.
Essa scaturisce dalla mancata produzione di relata di notifica della sentenza

in data 23. 11. 2012.
La relata di notifica, la cui produzione è richiesta dall’art. 369

n.2 c.p.c.

unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, non è stata dimessa
né da parte ricorrente né da parte resistente, né si trova nel fascicolo di causa
a seguito di rituale acquisizione officiosa (cfr Cass. 21386/17).
E’ in atti la sola copia autentica della sentenza stessa.
Ne discende, al lume del disposto normativo, la improcedibilità del ricorso,
come ritenuto da SU 9004 e 9005 del 2009 e da copiosa giurisprudenza delle
sezioni semplici.
Di recente l’orientamento, con mitigazione qui non applicabile, è stato ribadito
da SU 10648/17.
Ne discende che la causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata,
precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità
dello stesso e impone la declaratoria di improcedibilità (Cass. 6706/13).
5)

Parte ricorrente va condannata alla refusione a controparte costituita delle

spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

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D’Ascola rei

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impugnata, che, secondo il ricorso stesso (pag. 1 righe 2 e3) venne notificata

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater
del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art.

1 della

legge n. 228/12.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

liquidate in euro 4.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
16 febbraio 2017
Il Consigliere est.

Il Presidente

dr Pasquale D’Ascola

dr Bruno Bian chini

,(;)
‘)

Il

nano Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite

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