Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30304 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano, con ordinanza n. R.G. 8451/09 del 23.3.2011, depositata il

28.3.2011, nel procedimento pendente fra:

P.G. (OMISSIS);

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

Osserva in fatto:

Con sentenza n. 2279/07 il Giudice di pace di Gallarate ha respinto l’opposizione proposta da P.G. avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione di norme in materia di circolazione stradale.

Adito in appello dal soccombente, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza depositata in data 8/8/2008 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che il gravame, a norma dell’art. 25 c.p.c. avrebbe dovuto essere rivolto al Tribunale di Milano, quale giudice del luogo nel quale ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinane.

Quest’ultimo, davanti al quale la causa era stata riassunta con comparsa in riassunzione notificata il 9/3/2009, con ordinanza depositata in data 28/3/2011 ha richiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che nella specie non fosse applicabile la regola del foro erariale.

Il Ministero dell’Interno ha presentato una memoria, concludendo per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Milano.

P.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Osserva in diritto:

1. Il Ministero dell’Interno, pur riconoscendo che questa Corte a S.U. ha ritenuto che nei giudizi di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del foro erariale, dovendosi invece applicare, per l’individuazione del giudice di appello territorialmente competente, la regola generale di cui all’art. 341 c.p.c. sottopone nuovamente la questione a questa Corte sulla base delle seguenti argomentazioni:

– nel giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applicano le regole processuali previste per il primo grado;

– il R.D. n. 1611 del 1993, art. 7, comma 2 statuisce che la regola del foro erariale continua a trovare applicazione anche per quelle cause per le quali in primo grado era derogata;

– il foro erariale è un criterio di competenza “forte” sorretto da ragioni di pubblico interesse (nell’organizzazione dell’attività difensiva affidata all’Avvocatura dello Stato) e la deroga a tale criterio “forte” deve essere espressa e sorretta da esigenze di pari forza e dignità;

– l’esclusione del foro erariale in primo grado è giustificata dalle particolarità del rito (tra le quali anche la possibilità della P.A. di difendersi senza il patrocinio dell’Avvocatura), ma tali peculiarità non sussistono per il giudizio di appello.

2. Tutte queste obiezioni hanno trovato confutazione nelle ordinanze nn. 23285 e 23286 del 18/11/2010 e n. 23594 del 22/11/2010 di questa Corte a S.U. laddove si è rilevato:

a) che la deroga alla regola del foro erariale nei giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative prescinde dal rito (ordinano) applicabile, ma trova la sua spiegazione e la sua ragione nel manifesto intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi e incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e perciò destinati a prevalere su questa (v., in motivazione, Cass. 23594/2010, che richiama Cass. S.U. 18036/2008);

b) che l’esenzione dal “foro erariale”, per le cause qui in considerazione, ab origine derivava non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice “del luogo in cui è stata commessa la violazione” (v. L. n. 689 del 1981, art. 22), per un’esigenza di “prossimità” rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture;

c) che i due commi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 sono strettamente collegati, poichè il secondo fa riferimento esclusivamente ai “giudizi suddetti”, menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del foro erariale;

d) che ad esse risultano pertanto inapplicabili le due predette disposizioni, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio.

In conclusione, gli argomenti addotti dall’Avvocatura erariale in memoria non giustificano il mutamento giurisprudenziale richiesto: la circostanza che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 ristabilisca, per il giudizi di appello, la regola del foro erariale derogata per il primo grado non rileva perchè nella fattispecie non si applica il criterio della competenza per materia di cui al citato art. 7, ma lo specifico criterio di competenza per territorio funzionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22; tale criterio di competenza prescinde dal rito processuale applicabile in appello ed è fondato su ragioni di pubblico interesse (il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione è ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad apprezzare l’interesse pubblico coinvolto nel giudizio, in consonanza con la natura sanzionatoria del provvedimento) che prevalgono sulle esigenze organizzative dell’Avvocatura dello Stato.

3. Gli argomenti posti dal Tribunale di Milano a base del ricorso per regolamento di competenza sono, dunque, manifestamente fondati e il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per la conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e, quindi, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio di fronte al quale vanno rimesse le parti con i termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione pronunciando sul ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio di fronte al quale rimette le parti con i termini di legge dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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