Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30303 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16260-2017 proposto da:

D.F.A., R.V., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato LEONELLO

BROCCHI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.G.T. MULTISERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, FB SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, rappresentate e difese

dall’avvocato ANDREA BONANNI CAIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINISI NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 27 aprile 2017, la Corte d’Appello di L’Aquila, chiamata a pronunziarsi, in sede di reclamo di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 54, avverso la decisione resa dal Tribunale di Chieti di accoglimento tanto della domanda proposta da D.F.A. e R.V. nei confronti della S.G.T. Multiservizi S.r.l. e della FB Servizi S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato per giustificato motivo oggettivo con le correlate statuizioni reintegratorie e risarcitorie(quanto di quella introdotta in via riconvenzionale dalle Società allora convenute, relativa alla restituzione degli importi riconosciuti come dovuti alle istanti dalle predette Società a titolo di TFR a fronte della cessazione del rapporto a seguito dell’azione monitoria dalle stesse promossa per il conseguimento del vantato credito, confermava la predetta sentenza quanto alla statuizione di condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di TFR, la sola impugnata dalle lavoratrici, che, ribadendo l’indicazione del primo giudice, quantificava in Euro 31.158,50 per la R. ed Euro 25.502,32 per la D.F.;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sollevata dalle lavoratrici in relazione all’intangibilità del credito recato dai provvedimenti monitori muniti di decreto di esecutorietà, per essere la domanda riconvenzionale proposta dalle Società fondata su fatti successivi al giudicato implicanti mutamenti di petitum o causa petendi nella domanda rispetto a quelli sottesi al ricorso da cui è originato il decreto esecutivo e, pertanto, dovuta la restituzione degli importi versati alle istanti dalle Società, da ritenersi, altresì, non pregiudicata dalla transazione intervenuta tra le parti che la facevano espressamente salva, tanto nell’an che nel quantum indicato dal primo giudice, restando privo di riscontri documentali l’assunto per cui quegli importi erano invece inferiori;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono la D.F. e la R., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, le Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che le ricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, dato atto del deposito da parte dell’avv. Andrea Bonanni Caione, difensore di entrambe le Società contro ricorrenti, della rinuncia al mandato alla lite, se ne deve ritenere l’irrilevanza ai fini del giudizio che, del resto, in ragione della trattazione in adunanza camerale, non necessita di ulteriori interventi difensivi, tenuto conto del carattere meramente facoltativo del deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., potendosi così passare al vaglio della proposta impugnazione;

che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 654 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., lamentano l’essere la pronuncia di condanna resa dalla Corte territoriale alla restituzione degli importi a credito per TFR riconosciuti in sede monitoria inficiata dal mancato rispetto del vincolo dato dall’autorità di cosa giudicata assunta dai relativi provvedimenti monitori, muniti in via definitiva del decreto di esecutorietà, implicante l’irripetibilità degli importi medesimi;

che, con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., l’intangibilità delle somme predette e la conseguente illegittimità della pronunzia della Corte territoriale sono sostenute dalle ricorrenti con riguardo all’essere l’intervenuto pagamento delle stesse frutto di accordi transattivi intercorsi tra le parti e acquisiti agli atti del giudizio;

che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le ricorrenti lamentano l’essere la pronunzia della Corte territoriale viziata da ultrapetizione, per aver la stessa determinato il quantum della condanna alla restituzione con riferimento ad importi eccedenti il dovuto, secondo quanto riconosciuto dalla stessa controparte già nella memoria depositata in sede di reclamo;

che il primo motivo risulta infondato, conformandosi la pronunzia della Corte territoriale al principio enunciato da questa Corte ed espressamente richiamato in motivazione (cfr. Cass, sez. 1, 24.11.2000, n. 15178) per il quale “…il giudicato sostanziale di decreto ingiuntivo esecutorio perchè non opposto (…) non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportano mutamento di “petitum” o “causa petendi” nella domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo”;

che, parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendosi ritenere corretta la lettura accolta dalla Corte territoriale degli accordi transattivi intervenuti tra le parti nel senso dell’inidoneità degli stessi a riflettere da parte delle Società una volontà abdicativa del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di TFR in relazione all’esito del giudizio ancora pendente in ordine alla legittimità del licenziamento, del resto espressamente esclusa nel caso della R. – e legittimamente, non risultando dimostrata, come vorrebbe qui sostenersi, che la riserva in tal senso apposta all’atto dal difensore delle Società sia stata inserita “invito domino”, tra l’altro presente nella circostanza – e desumibile nel caso della D.F. dalla clausola che vuole impregiudicato l’esito del giudizio di impugnazione del licenziamento;

che, di contro, il terzo motivo merita accoglimento, dovendosi rilevare come sia frutto di mero errore da parte della Corte territoriale, non avvedutasi dell’adesione dichiarata dalle stesse Società odierne controricorrenti al motivo di censura avanzato dalle attuali ricorrenti in sede di reclamo avverso la quantificazione operata dal primo giudice degli importi oggetto della condanna alla restituzione, l’aver ribadito l’originario quantum;

che, pertanto discostandosi dalla proposta del relatore, rigettati i primi due motivi (il terzo va accolto, la sentenza impugnata cassata in relazione ad esso e la questione di fatto ad esso sottesa, su cui si registra il pieno consenso delle parti, decisa nel merito, con la pronunzia della condanna delle ricorrenti a restituire alle Società controricorrenti le inferiori somme corrispondenti per la R. ad Euro 23.387,64 e per la D.F. ad Euro 14.459,98;

che le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo a carico delle ricorrenti, da ritenersi in questa sede, stante la tempestiva adesione delle Società controricorrenti al motivo di censura qui accolto, integralmente soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna (alla restituzione in favore delle Società controricorrenti, R.V. dell’importo di Euro 23.387,64 e D.F.A. dell’importo di Euro 14.459,98. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in Euro 200,00, per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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