Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30303 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17058-2018 proposto da:

G.G.A., P.G., GU.EL.AN.

nella qualità di erede di C.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio

dell’avvocato MANLIO ABATI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1081/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Corte d’appello di Palermo dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado, rilevando che il Tribunale di Trapani, adito con ricorso dell’11/1/2013 da P.G., Gu.El.An. e G.G.A., aveva dichiarato con ordinanza la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Marsala e che quest’ultimo aveva deciso nel merito la controversia omettendo di esaminare l’eccezione dell’Inps riguardo alla tardiva riassunzione, intervenuta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 50 c.p.c. per la prosecuzione dinanzi al giudice dichiarato competente;

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G., Gu.El.An. e G.G.A. sulla base di unico motivo;

3.l’INPS ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

4.1a proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., nonchè degli artt. 50,112 e 310 c.p.c. in relazione all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, rilevando che la Corte d’Appello di Palermo aveva errato nel considerare il ricorso come riassunzione del processo nel quale era stata pronunciata ordinanza di incompetenza, piuttosto che come ricorso autonomo, soggiungendo che la sentenza che dichiara l’incompetenza territoriale, quando non sia seguita da riassunzione, non preclude la proposizione di un successivo giudizio;

2. Il motivo è inammissibile perchè carente sotto il profilo dell’autosufficienza, poichè parte ricorrente non trascrive il contenuto dell’originario ricorso, a fronte di sentenza che espressamente lo qualifica come in riassunzione, nè lo localizza, onde consentire di accertare la fondatezza della propria censura (ex multis Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

3. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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