Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30303 del 18/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 30303 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 18/12/2017

SENTENZA

sul ricorso 14077-2016 proposto da:
SIRAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SERGIO MENCHINI;
– ricorrente –

contro
SINERGIE S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con
Tagliabue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, rappresentata e

ELENA FABBRIS;

controricorrente

CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo
studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALBERTO BIANCHI;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
SINERGIE S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con
Tagliabue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, rappresentata e
difesa dagli avvocati ALESSANDRO PIZZATO, GIORGIO TROVATO ed
ELENA FABBRIS;
– controricorrente all’incidentale nonché contro
TAGLIABUE S.P.A.;

intimata

avverso la sentenza n. 812/2016 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 29/02/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

Pie. 2016 n. 14077 sez. SU – ud. 05-12-2017

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difesa dagli avvocati ALESSANDRO PIZZATO, GIORGIO TROVATO ed

I.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Marcello Clarich, Sergio Menchini, Marco Selvaggi
per delega dell’avvocato Alberto Bianchi e Giorgio Trovato.

1. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 812 del 29/02/2016, ha
accolto l’appello principale proposto contro la sentenza n. 9350/2015
del TAR Lazio – Roma, con cui, in relazione alla gara per l’affidamento
del decimo lotto (Basilicata e Calabria) del servizio integrato energia
per le P.A., di cui a bando pubblicato sulla G.U. del 23/05/2012, era
stato respinto il ricorso della seconda classificata, Sinergie spa (anche
quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese con
Tagliabue spa) contro il provvedimento 22/01/2015 di reiezione
dell’istanza

di

annullamento

in

autotutela

e

conferma

dell’aggiudicazione a vantaggio di SIRAM spa e comunque contro tali
atti: ed ha pertanto rigettato l’appello incidentale di quest’ultima ed
accolto la domanda della Sinergie spa, dichiarando l’inefficacia della
convenzione stipulata da CONSIP con SIRAM ed il subentro di
Sinergie nel rapporto con la prima, pure condannando la stessa
CONSIP al risarcimento del danno in favore di Sinergie, ma
compensando tra le parti le spese del doppio grado.
2. Per quel che in questa sede rileva ed in estrema sintesi, il
Consiglio di Stato ha, appunto respinto l’appello incidentale di SIRAM,
rilevato che, a seguito della cessione di ramo di azienda (erogazione
di servizi di gestione integrata di complessi immobiliari pubblici e
privati, cosiddetti

facility management

e property management)

stipulata il 28/12/2012 (e con efficacia dalle 24 del successivo
31/12/2012) dalla SIRAM ad un terzo, Gestione Integrata srl,
l’aggiudicataria aveva perduto la qualificazione 0G11, richiesta dal
bando di gara, senza rispettare l’onere di attivare il procedimento

Ric. 2016 n. 14077 sez. SU – ud. 05-12-2017

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Fatti di causa

previsto dal comma 11 dell’art. 76 del d.P.R. n. 207/10 e senza
quindi più possedere, nel corso dell’espletamento della gara, una
valida attestazione di qualificazione SOA, che pure costituiva
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza
dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei

3. Ai fini dell’accoglimento dell’appello principale sono state
qualificate irrilevanti sia la dimensione effettiva della cessione del
ramo di azienda, così avendo il Consiglio di Stato qualificato il
contratto tra SIRAM e la Gestione Integrata srl, sia le comunicazioni
ed attestazioni successive della Protos SOA spa, sia l’orientamento
dell’Autorità di Vigilanza, sia le istanze di rimessione all’Adunanza
Plenaria ed alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare
esaminandosi la conformità alla Costituzione italiana ed al diritto
unionale o eurounitario della normativa interpretata come implicante
l’onere, per la cedente partecipante alla gara, di munirsi
tempestivamente di nuova o aggiornata attestazione.
4.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre,

affidandosi a due motivi, la SIRAM spa; dispiega ricorso incidentale,
articolato su tre motivi, la CONSIP spa; ad entrambi resiste, con
separati controricorsi, Sinergie spa, in proprio e quale rappresentante
del RTI con Tagliabue spa; non espleta attività difensiva in questa
sede alcuna altra intimata.
5. Per la pubblica udienza del 05/12/2017, mentre la ricorrente
deposita altresì documentazione ulteriore ai sensi dell’art. 372 cod.
proc. civ., munita della prova della notifica del relativo indice alle
controparti, tutte le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ..
Ragioni della decisione

1. La controversia dinanzi al giudice amministrativo ha avuto ad
oggetto la questione della necessità o meno della persistenza, per

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lavori pubblici.

tutta la procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto
pubblico, dei requisiti di qualificazione, indispensabili per prendere
parte a detta procedura, in caso di cessione di ramo di azienda da
parte di una delle concorrenti ed il ruolo, a tale riguardo, dei
provvedimenti delle SOA e dell’ANAC: questione che il Consiglio di

definitiva soluzione di continuità e che le due ricorrenti odierne,
principale e incidentale, prospettano afflitta dai vizi rilevanti ai fini del
comma ottavo dell’art. 111 Cost. e cioè da travalicamento dei limiti
esterni della giurisdizione amministrativa.
2. In particolare, la SIRAM spa si duole:
– col primo motivo, di «eccesso di potere giurisdizionale in
senso proprio per violazione degli artt. 4, 7 e 34, comma 2, d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in relazione
agli artt. 111, comma 8, Costituzione, 362, comma 1, c.p.c.»; in
sintesi deducendo: doversi gli Organismi di Attestazione qualificare
soggetti esercenti pubbliche funzioni, cui è riservata anche la
valutazione della persistenza o meno della soluzione di continuità del
possesso dei requisiti di qualificazione in dipendenza del contratto di
cessione del 28/12/2012; pertanto, nella specie da una SOA esclusa
la sussistenza di tale soluzione con provvedimenti non resi oggetto di
impugnazione, avere il Consiglio di Stato invaso l’ambito di
competenza riservato alla pubblica amministrazione (funzione
certificatrice di Protos SOA, sotto il controllo dell’Autorità di
vigilanza): come si evincerebbe dall’art. 34 cod. proc. amm., per il
quale è preclusa al giudice amministrativo anche una pronuncia con
riferimento a poteri amministrativi non solo non ancora esercitati, ma
pure di prescindere dal loro esercizio;
– col secondo motivo, di «eccesso di potere giurisdizionale in
senso proprio per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione
amministrativa e conseguente illegittima disapplicazione dei

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Stato, nella qui gravata sentenza, risolve nel senso di una effettiva e

provvedimenti SOA del 31 luglio e 7 novembre 2013, in violazione
dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del
processo amministrativo), in relazione agli artt. 111, comma 8,
Costituzione, 362, comma 1, c.p.c.»; in sintesi lamentando analoga
usurpazione del compito, riservato in via esclusiva alle SOA, di

mediante disapplicazione – non consentita in via incidentale quanto ad
atti amministrativi non tempestivamente impugnati – dei contrari
provvedimenti rilasciati in concreto dalla SOA in favore di essa
ricorrente principale.
3. Dal canto suo, la ricorrente incidentale CONSIP spa lamenta:
– col primo motivo: «Eccesso di potere giurisdizionale per
travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Difetto di
attribuzione per invasione dell’ambito di competenza riservato
all’Organismo di attestazione SOA. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 60 e 70, 76 del d.P.R. 207/2010, in
relazione agli artt. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E) e agli artt.
8, 24 e 34 del codice del processo amministrativo. Conseguente
illegittimità della sentenza impugnata ex artt. 111, comma 8 della
Costituzione e 362, comma 1, c.p.c.»; in particolare configurato un
superamento dei limiti incombenti al Consiglio di Stato dinanzi alla
attestazione di un organismo che svolge funzioni pubbliche, verificata
in sede di controllo, fidefaciente, non impugnata e non resa oggetto
principale del suo giudizio, con illegittima sostituzione alla funzione
propria degli organismi SOA ed invasione della sfera di competenza di
questi nell’esercizio della funzione pubblica loro attribuita per legge;
– col secondo motivo: «Eccesso di potere giurisdizionale per
travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Illegittimità della
sentenza impugnata ex artt. 111, comma 8 della Costituzione e 362,
comma 1, c.p.c. Violazione dei limiti esterni del potere giurisdizionale
per manifesta contrarietà alle norme di diritto comunitario: violazione

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verificare la persistenza dei requisiti anche dinanzi ad una cessione,

’I

,

e falsa applicazione degli artt. 47 e 52, della direttiva 2014/18/CE
(nonché dell’art. 64 della direttiva 2014/24/UE), dei principi
comunitari di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto,
libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera
prestazione dei servizi, nonché dei principi derivati di parità di

proporzionalità e trasparenza»; al riguardo dolendosi della reiezione
della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea e dell’erroneità della valutazione di conformità al diritto
eurounitario dell’interpretazione sulla necessaria persistenza dei
requisiti di qualificazione, sul punto invocando Cass. Sez. U. ord.
08/04/2016, n. 6891, nonché Cass. Sez. U. 06/02/2015, n. 2403
(ma, rectius, n. 2242), in relazione a Corte Giust. 02/06/2016 e tanto
da instare, in subordine, per la rimessione alla stessa Corte di
Giustizia della questione pregiudiziale in ordine alla conformità al
diritto europeo dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato;
– col terzo motivo: «Eccesso di potere giurisdizionale per
travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Difetto di
attribuzione per invasione dell’ambito di competenza riservato
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 6, d.lgs. 163/2006 e dell’art. 8, d.P.R. 207/2010.
Conseguente illegittimità della sentenza impugnata ex artt. 111,
comma 8 della Costituzione e 362, comma 1, c.p.c.»; deducendo aver
illegittimamente la qui gravata sentenza espresso un giudizio
sostitutivo di quello di competenza esclusiva dell’ANAC ed in concreto
reso con provvedimenti non impugnati, sul mantenimento dei requisiti
di qualificazione a seguito della cessione.
4. Se la controricorrente ribatte in modo articolato ai ricorsi
principale e incidentale con separato controricorso, contestandone
l’ammissibilità e la fondatezza, nella memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ. ciascuna delle parti replica ampiamente

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trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento,

alle avverse difese e la ricorrente principale comunque richiama la
decisione sul punto intervenuta, in diversa controversia ma su
identica questione, ad opera dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, depositando la relativa sentenza e la definitiva enunciazione
dei principi da parte del supremo Consesso amministrativo, nonché

5. In via preliminare, il ricorso incidentale di CONSIP spa non
può definirsi tardivo, in relazione cioè al potenziale dimezzamento del
termine ordinario lungo di cui all’art. 92, co. 3, cod. proc. amm., nelle
controversie di cui all’art. 119, co. 1, lett. A) e comma 2, del
medesimo codice (essendo trascorsi più di tre mesi dalla data di
pubblicazione della sentenza gravata rispetto a quella di notificazione
del ricorso incidentale): per consolidata giurisprudenza di queste
Sezioni Unite, la dimidiazione dei termini previsti dagli artt. 119 e 120
cod. proc. amm. anche in tema di affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture non riguarda il giudizio di cassazione per motivi di
giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice
amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, né
sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai
fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di
cassazione (Cass. Sez. U. 28/04/2015, n. 8568; in precedenza, nello
stesso senso, v. pure Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9688).
6.

Ciò posto, deve valutarsi se i profili denunziati dalle

ricorrenti, ai fini della stessa ammissibilità del ricorso ai sensi del
comma ottavo dell’art. 111 Cost., possano attingere gli estremi
dell’eccesso di potere giurisdizionale (ovverosia se un’interpretazione
come quella data dal Consiglio di Stato nella qui gravata sentenza
assurga ad una di quelle ipotesi di radicale stravolgimento delle
norme o di applicazione di una norma creata dal giudice speciale per
la fattispecie: Cass. Sez. U. 16/10/2017, n. 24299; Cass. Sez. U.
31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9145; Cass.

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l’ordinanza di sospensione dell’esecutività della qui gravata sentenza.

Sez. U. 05/09/2013, n. 20360), ovvero di usurpazione della funzione
amministrativa (che si configura quando con la sua decisione il
giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità
del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito,
istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una

dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della
formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante
di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una
giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare
ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità od esclusiva o che
comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso: Cass. Sez. U.
09/11/2011, n. 23302; Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass.
06/11/2017, n. 22657).
7. E tuttavia, in estrema sintesi, entrambi i motivi del ricorso
principale – e quelli, ad essi rispettivamente riconducibili nel loro
complesso, del primo e del terzo motivo di ricorso incidentale – sono
inammissibili, perché con essi, sebbene all’esito e col sostegno di
complesse argomentazioni, si prospetta come oggetto di doglianza
una disapplicazione di provvedimenti amministrativi con invasione
dell’ambito delle competenze della SOA e dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
8. E però una tale disapplicazione si fonda sulla specifica ratio,
ricavata in base ad una attività ermeneutica che rimane pur sempre
entro l’ambito dell’interpretazione di una normativa di non cristallina
chiarezza (e quindi pienamente entro il perimetro dei limiti interni
della giurisdizione e dell’attività di individuazione del significato della
norma, che è il proprium della giurisdizione stessa), della sussistenza
di un onere di attivare la procedura ex art. 76 co. 11 d.P.R. 207/10 in
caso di cessione di ramo di azienda – con insussistenza quindi
sopravvenuta dei presupposti per l’operatività delle certificazioni – e

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diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza

sulla negata univocità del tenore testuale dei provvedimenti almeno
dell’Autorità di vigilanza, a sua volta risultato dell’apprezzamento di
atti, anch’esso riconducibile agevolmente al contenuto stesso
dell’attività di sussunzione propedeutica a quella di individuazione
della norma da applicare al caso concreto.

pure la

ratio

di irrilevanza della mancata impugnazione dei

provvedimenti presupposti (e, segnatamente, di quelli della SOA e
dell’ANAC), in quanto ritenuti sostanzialmente irrilevanti ai fini del
decidere per la reputata non ulteriore operatività dell’attestazione
originaria.
10. È ben vero che, nelle more della decisione sul presente
ricorso, effettivamente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con
sentenza n. 3/17 del 03/07/2017, è intervenuta nella materia a
risoluzione del contrasto nella giurisprudenza del supremo consesso
di giustizia amministrativa, sconfessando la soluzione adottata nella
qui gravata sentenza ed in particolare sancendo:
– da un lato, che «l’art. 76, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010
deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda
non comporta automaticamente la perdita della qualificazione,
occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di
cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e
dell’oggetto del trasferimento»;
– dall’altro lato, che

«In ipotesi di cessione di un ramo

d’azienda, l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o
in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di
qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la
conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione
di continuità».
11. E tuttavia la conclusione in punto di inammissibilità per non
configurabilità dell’eccesso di potere prospettata dalla ricorrente

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9. Ed una tale conclusione, per di più, sorregge adeguatamente

principale non può certo mutare per il solo fatto che lo stesso
Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria e componendo il
contrasto, abbia aderito in sostanza alle argomentazioni dell’odierna
ricorrente principale ed abbia ad ogni buon conto escluso la
fondatezza della tesi, in quella sede descrittivamente definita
formalistica, della perdita automatica dei requisiti di qualificazione in

caso di cessione di azienda nel corso della procedura di
aggiudicazione, tesi sulla quale le odierne ricorrenti principale ed
incidentale hanno avuto torto con la qui gravata sentenza.
12. Tanto integra infatti un’evenienza normale e fisiologica
nell’evoluzione e nel progressivo consolidamento della giurisprudenza
e non travalica i limiti esterni della giurisdizione del plesso
giurisdizionale né il fatto che un contrasto giurisprudenziale sia stato
composto con l’abbandono delle soluzioni adottate dalla sentenza
gravata, né la circostanza che siano state adottate soluzioni
giurisprudenziali con altre contrastanti e poi superate dal
componimento istituzionale del contrasto stesso.
13. Né, certamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
comporta il rischio, paventato dalla difesa della ricorrente principale,
di consacrare il principio reso oggetto dalla sentenza qui gravata
come conforme all’ordinamento: da un lato, la sua applicazione
rimane riservata al giudice istituzionalmente munito di giurisdizione e
cioè a quello amministrativo; dall’altro lato, proprio questo stesso ha
provveduto poi a sconfessarlo, sia pure, siccome in sede di Adunanza
plenaria su controversia accomunata solo dall’identità di questione
giuridica sottesa, senza che le parti della controversia in esame
possano subire conseguenze (favorevoli o meno).
14. Va allora esclusa la sussistenza, sotto qualunque profilo ed
a tale conclusione potendo sostanzialmente sottoporsi ogni diverso od
ulteriore ordine di argomenti della ricorrente principale, del
prospettato travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione: al

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,

\

quale può essere ricondotto, con analoga conclusiva valutazione di
inammissibilità, ogni censura mossa dalla ricorrente incidentale col
primo e col terzo motivo (ricordato che rientra comunque nel merito
dell’esercizio della giurisdizione la qualificazione di irrilevanza di
provvedimenti amministrativi).

o meno della soluzione della qui gravata sentenza alla recente
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, in
generale, al diritto unionale o eurounitario.
16. Al riguardo, è noto che neppure potrebbe dirsi violato alcun
limite esterno della giurisdizione per la violazione del diritto
eurounitario o per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia, né – tanto meno – disporsi in questa sede il rinvio non
disposto dal giudice amministrativo.
17. Resta di conseguenza sostanzialmente irrilevante, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso, che successivamente alla pubblicazione
della sentenza qui gravata e nel corso del presente giudizio di
legittimità, in materia sia intervenuta la pronuncia di Corte giustizia
UE 02/06/2016, Pizzo c/ CRGT e altri. Questa ha sancito che il
principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono
essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore
economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un
obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale
procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione
di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a
colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi
nazionali, le lacune presenti in tali documenti; andando in tali casi i
principi di parità di trattamento e di proporzionalità interpretati nel
senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di

Ric. 2016 n. 14077 sez. SU – ud. 05-12-2017

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15. Va, a questo punto, esaminata la questione della conformità

regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un
termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.
18. In merito, infatti, come costantemente affermato da questa
Corte (tra le altre, Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 953), in materia di
impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato il controllo del

affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte
ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare
errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto
dell’Unione europea, salva l’ipotesi estrema in cui l’errore si sia
tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in
contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea,
limitatamente ai casi in cui ne sia rimasta preclusa, rendendola non
effettiva, la difesa giudiziale.
19. Basti, sul punto, un richiamo a Cass. Sez. U. 14/12/2016,
n. 25629, a mente della quale:
– da un lato, poiché la Corte di Giustizia, nell’esercizio del
potere di interpretazione di cui all’art. 234 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, non opera come giudice del caso
concreto, ma come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini
del decidere da parte del giudice nazionale, permane in via esclusiva
in capo a questo la funzione giurisdizionale (in tali termini: Cass. Sez.
Un., 5 luglio 2013, n. 16886; ancor più di recente: Cass. Sez. Un.,
nn. 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16);
– dall’altro lato, spetta a questa Corte, pure in ipotesi di
violazione del diritto europeo da parte del giudice amministrativo,
tranne eccezionali casi in cui quella abbia negato l’accesso alla
Giustizia risolvendosi in un diniego di quest’ultima, solo di vagliare il
rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione
amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano

Ric. 2016 n. 14077 sez. 5U – ud. 05-12-2017

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limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8, Cost.,

evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui possano ipotizzarsi
quesiti interpretativi (Cass. Sez. U. 08/07/2016, n. 14042);
– in materia operando – e tanto bastando anche ai fini dell’art. 6
della Convenzione EDU (Corte eur. dir. Uomo, IV sez., 8 settembre
2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia, ric. n. 5159/14; Cass.

devoluto a questa Corte, i quali restano invalicabili anche nel caso di
non accoglimento di un’istanza di rinvio alla Corte di giustizia,
quand’anche motivato per implicito (sulla motivazione per implicito,
v., per tutte, Corte eur. dir. Uomo, IV sez., 21 luglio 2015, Schipani e
aa. c/ Italia, punti 69 ss., ove ulteriori riferimenti).
20. In conclusione, i ricorsi principale ed incidentale vanno
dichiarati inammissibili, non potendo configurarsi alcuno dei
prospettati motivi riguardanti la giurisdizione.
21. Consegue a tale duplice declaratoria di inammissibilità la
condanna della ricorrente principale e di quella incidentale, tra loro in
solido per l’evidente comunanza di interessi in causa, al pagamento
delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente
Sinergie spa, in proprio e nella qualità dedotta in causa e in
controricorso; mentre, nei rapporti tra la ricorrente principale e quella
incidentale, la medesima comunanza di interessi consente di
pronunziare la compensazione integrale delle spese in questione.
22. Infine, va dato atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le
innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della
quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il
provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della

Ric. 2016 n. 14077 sez. SU – ud. 05-12-2017

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Sez. Un. 14042 del 2016, cit.) – i limiti istituzionali del controllo

sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte
dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa
proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13.

Dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale.
Compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Condanna la ricorrente principale e quella incidentale, tra loro in
solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrente
Sinergie spa, in proprio e nella qualità, liquidate in C 14.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma del
co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 05/12/2017.
Il Consigliere estensore

Il ‘p.s @ente

P. Q. M.

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