Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30302 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

FIERRO Pasquale, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento

di competenza;

– ricorrente –

contro

MA.LU. (OMISSIS), D.B.M.

(OMISSIS), MA.RO. (OMISSIS),

MA.CI. (OMISSIS), MA.EL.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MARETTO MASSIMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TAFURI ANTONIO, giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

RODOVI SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 122/08 del TRIBUNALE di NAPOLI –

Sezione Distaccata di POZZUOLI, depositato il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per i resistenti l’Avvocato Antonio Tafuri che si riporta agli

scritti e chiede il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

Osserva in fatto:

Nel procedimento n. 122/08 R.G. instaurato da Ro.Do.Vi. s.r.l. contro D.B.M., Ma.Lu., Ma.El., Ma.Ci., Ma.Ro. e nel quale è intervenuto M.F. quale acquirente dell’immobile oggetto della domanda di rilascio M.F. ha proposto ricorso (notificato il 5/1/2011) per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 22/11/2010 (non comunicata) con la quale il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio fino all’esito del giudizio n. 1341/010 introdotto da B.M. nei confronti di Sofin s.r.l. e Ro.do.vi. s.r.l. (e non contro M., unico proprietario dell’immobile al momento della proposizione della domanda di usucapione) per l’accertamento dell’avvenuta usucapione in suo favore dell’immobile oggetto della domanda di rilascio proposta da Ro.do.vi. s.r.l. contro gli odierni resistenti.

Il giudice ha ritenuto che la decisione sulla domanda di usucapione proposta dalla D.B. costituisca antecedente logico-giuridico rispetto alla decisione del giudizio davanti a sè pendente. 11 ricorrente espone, in fatto:

– che l’immobile, occupato dai convenuti, nel corso di una procedura di concordato fallimentare apertasi a seguito del fallimento del proprietario Ma.Sa., era stato ceduto a SOLIN s.r.l.

in data 16/5/2006 e da questa (in data 24/1/2007) a Ro.Do.Vi. e da questa (in data 24/1/2008) a M.F.;

– che nel 2007 la soc. Ro.Do.Vi., quale proprietaria, aveva promosso azione di rilascio del bene nei confronti di D.B.M., Ma.Lu., Ma.El., Ma.Ci., Ma.Ro.;

– che all’udienza (del 9/11/2010) fissata per la produzione dell’attestato del passaggio in giudicato della sentenza che respingeva la domanda di accertamento della comproprietà del bene proposta da D.B.M., la stessa documentava di avere proposto una domanda di usucapione del bene in contestazione.

Su tali premesse in fatto il ricorrente censura l’ordinanza impugnata: a) per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “in relazione a tutta la normativa vigente e in relazione alla L. n. 117 del 1988″ (così testualmente) lamentando danni;

b) per violazione dell’art. 295 c.p.c. (e anche dell’art. 167 c.p.c. per quanto esposto sub b 3) perchè:

b1) la proprietà del bene è già stata accertata con sentenza irrevocabile (quella che ha escluso che la D.B. fosse comproprietaria quale coniuge del proprietario e per effetto della comunione tra i coniugi) così che la successiva domanda di usucapione è ictu oculi inammissibile e infondata;

b2) non v’è coincidenza tra le parti del giudizio di usucapione in tesi pregiudiziale e il giudizio sospeso in quanto in quest’ultimo giudizio è parte esso ricorrente che non è parte nel giudizio di usucapione;

b3) il fatto (l’usucapione) oggetto del giudizio asseritamente pregiudiziale non era stato dedotto nel giudizio sospeso se non del tutto tardivamente e pertanto non poteva essere sospeso il giudizio in attesa dell’accertamento della proprietà per usucapione che non poteva formare oggetto del giudizio in quanto non tempestivamente dedotta. I resistenti oppongono:

– che la durata del processo non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di sospensione;

– che non esiste un precedente giudicato sulla proprietà del bene e comunque il giudice della causa pregiudicata non può compiere valutazioni sulla fondatezza della causa pregiudiziale;

– che è sufficiente che il fatto estintivo o impeditivo della pretesa attorea sia dedotto tempestivamente senza necessità che sia formulata specifica eccezione o domanda riconvenzionale.

Osserva in diritto:

1. Il motivo sub b 3) con il quale si deduce violazione degli artt. 295 e 167 c.p.c. è fondato.

Presupposto per la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità è l’esistenza di una peculiare relazione tra rapporti giuridici caratterizzata dalla situazione per cui l’esistenza o inesistenza di un diritto o di uno status dipende dall’esistenza o inesistenza di un diverso diritto o status che si configura, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, come fatto costitutivo o, in alternativa, come fatto impeditivo, modificativo o estintivo del primo, cosicchè la decisione sul rapporto pregiudiziale è idonea, in presenza dell’identità dei soggetti nei due rapporti, a fare stato anche quanto al rapporto dipendente che ne rimane condizionato.

Non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo altresì un rapporto di prcgiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (v. Cass. 5388/05).

Questa Corte ha recentemente affermato il principio, al quale deve essere data continuità, per il quale se il diverso diritto che viene dedotto nel separato giudizio trova origine da un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato, affinchè si instauri un rapporto di pregiudizialità sul piano processuale, è necessario che tale fatto sia ritualmente e quindi tempestivamente dedotto nel processo dipendente in quanto solo in tal caso il giudice è tenuto a prenderlo in considerazione e quindi a sospendere il giudizio in attesa del suo accertamento nel processo pregiudiziale, non potendosi, attraverso l’istituto della sospensione, introdurre una domanda o un’eccezione altrimenti preclusa (Cass. 19/1/2010 n. 818 Ord.). Nel caso di specie, non risulta che nel processo asseritamente dipendente sia mai stata sollevata eccezione di usucapione e tanto meno nei termini previsti a pena di decadenza dall’art. 167 c.p.c., nè che l’avvenuto acquisto per usucapione abbia mai costituito oggetto del thema decidendum, così che l’ipotetico acquisto della proprietà del bene da parte della D.B. in forza di un titolo prevalente rispetto a quello azionato dall’attore, non potrebbe essere preso in considerazione dal giudice del processo dipendente.

Nè può sostenersi che l’affermazione di essere proprietario per titolo di acquisto originario e prevalente rispetto al titolo derivativo azionato dall’attore costituisca una mera difesa (che comunque sarebbe tardivamente dedotta in violazione dell’art. 167 c.p.c., in quanto non formulata in comparsa di risposta), posto che il fatto costitutivo della pretesa attorea è costituito dal titolo di proprietà (che non risulta contestato), mentre la deduzione dell’intervenuta usucapione, ampliando il thema decidendum, costituisce materia di eccezione in senso proprio.

3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere accolto con la conseguente cassazione dell’ordinanza di sospensione e l’ordine di prosecuzione del giudizio sospeso”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G. Rilevato che la memoria dei resistenti D.B.M., Ma.

L., Ma.El., Ma.Ci., Ma.Ro.

depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non può essere presa in esame in quanto depositata meno di cinque giorni prima dell’udienza e, quindi, senza l’osservanza del termine di almeno cinque giorni stabilito dall’art. 380 bis c.p.c..

Considerato che il collegio condivide e fa proprie proprie le argomentazioni e la proposta del relatore di accoglimento del ricorso per i motivi di cui al punto b3) del ricorso medesimo (insussistenza della pregiudizialità perchè l’usucapione che dovrebbe essere accertata nel giudizio in tesi pregiudiziale non rileva nel giudizio in tesi pregiudicato in quanto non appartiene al thema decidendum di quest’ultimo giudizio);

Che pertanto il ricorso deve essere accolto, deve essere annullata l’ordinanza impugnata e gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, assegnando alle parti termine di gg.

60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso come da motivazione, annulla l’ordinanza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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