Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30302 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15756-2017 proposto da:

B.C., G.M.A., BA.CR.,

M.D., S.B.G., C.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRO LONGO;

– ricorrenti –

contro

ASL (OMISSIS) REGIONE UMBRIA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PAZZAGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO MARCUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 16 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta da C.T., Ba.Cr., B.C., S.B.G., G.M.A. e M.D. nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) della Regione Umbria, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive a titolo di compenso per il tempo impiegato per indossare e dismettere l’uniforme di lavoro;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto il predetto compenso già nell’an, oltre che nel quantum, come sancito dal primo giudice, non essendo risultata provato il carattere eterodiretto dell’operazione, ovvero che le modalità di tempo e di luogo della stessa fossero imposte dall’AUSL datrice;

per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la AUSL;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo delle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE, nonchè dell’art. 97 Cost., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale circa la riconducibilità al tempo effettivo di lavoro del c.d. tempo tuta con conseguente obbligo di retribuzione dello stesso, non avendo tenuto conto che l’eterodeterminazione del tempo e del luogo dell’operazione può desumersi per implicito dalla natura e funzione degli indumenti da indossare;

che, con il secondo motivo, l’omessa considerazione dello stesso profilo sopra evidenziato, riguardato, peraltro, dal punto di vista della situazione concreta è censurata dai ricorrenti sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24.5.2018, n. 12935 e Cass. 22.11.2017, n. 27799) secondo cui, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;

che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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