Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30301 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E. MEDICA SRL, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4,

presso lo studio dell’avvocato FRASCARI CLEMENTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIARCA

PIER LUDOVICO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46717/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

29.9.08, depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Osserva in fatto:

L’odierna ricorrente con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al GdP il Comune di Roma proponendo opposizione all’esecuzione in relazione ad una cartella esattoriale di pagamento notificata il 16 Maggio 2007 per l’importo di Euro 244,87 in conseguenza di verbale di accertamento di infrazione elevato il (OMISSIS).

Il Comune di Roma si costituiva per resistere alla domanda avversaria e il G.d.P. con sentenza depositata in data 6/7/2009, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, accoglieva l’opposizione e compensava le spese di lite rilevando che dalla stessa cartella di pagamento (alla pagina 6) risultava che il destinatario avrebbe potuto ottenere l’annullamento della cartella semplicemente inviando un fax invece che promuovere una controversia giudiziaria.

La E. Medica s.r.l. propone ricorso, fondato su tre motivi incentrati, i primi due, sull’asserita violazione delle regole in materia di soccombenza e di compensazione delle spese e il terzo sull’asserita mancata pronuncia sulla richiesta di condanna della amministrazione convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per temerarietà della richiesta di pagamento e del successivo comportamento processuale.

Il Comune di Roma resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso trattandosi di sentenza pronunciata in primo grado e soggetta ad appello ai sensi dell’art. 616 c.p.c., come riformato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile, quanto a tale disposizione, ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4/7/2009; eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Osserva in diritto:

Il ricorso è stato notificato il 27/7/2010, ossia dopo un anno e 21 giorni dal deposito della sentenza avvenuto in data 6/7/2009.

Pertanto il ricorso è inammissibile per intervenuto decorso del termine annuale di impugnazione tenuto conto che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause di cui all’art. 92 Ord. Giud., tra le quali sono comprese le cause di opposizione all’esecuzione come quella in oggetto. Tale esclusione è operante, ancorchè contestualmente all’opposizione sia stata proposta (come nella fattispecie) domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata per avere il creditore agito con mala fede o colpa grave posto che l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile in ragione della natura della causa (opposizione esecutiva), è operante anche per la domanda accessoria in ossequio al noto brocardo “accessorium sequitur principale”; tali principi sono stati costantemente affermati da questa Corte(Cass. 28/9/2009 n. 20745;

Cass. 23 febbraio 2000, n. 2055; Cass. 7 maggio 1998, n. 397; Cass. 29 marzo 1995, n. 3731).

Il ricorso è altresì inammissibile in quanto la sentenza di primo grado era soggetta ad appello ai sensi dell’art. 616 c.p.c. come modificato ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 49 che ha eliminato la previsione di non impugnabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione con decorrenza dal 4/7/2009;

pertanto le sentenze in materia di opposizione all’esecuzione sono soggette agli ordinari mezzi di gravame.

In particolare, l’art. 58, comma 2 della citata legge dispone applicarsi la nuova normativa ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (4/7/2009) con la conseguenza che il nuovo regime di impugnazione si applica alle sentenze pubblicate dal 5 Luglio, posto che se la sentenza è pubblicata il 4 Luglio, a tale data il giudizio di primo grado non può ritenersi pendente.

Nella fattispecie, la sentenza, come detto, è stata pubblicata il 6/7/2009 e pertanto il giudizio alla data del 4/7/2009 era pendente e la relativa sentenza era soggetta al regime dell’appello.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.

Considerato che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente società E. Medica s.r.l..

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società E. Medica s.r.l. a pagare al Comune di Roma le spese del presente giudizio di Cassazione liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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