Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30300 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) con sede in (OMISSIS) –

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINETTI RICCARDO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M. (OMISSIS) in proprio e quale erede di

C.M., C.G. (OMISSIS), OLIMPIC SAUNA

SNC ora SAS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, CO.SA. (OMISSIS) quale erede di

C.M., C.S. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo

studio dell’avvocato GRAMAZIO GIOVANNI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BERTOLI CLAUDIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 119/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

3.2.2010, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO IN FATTO. che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione: Osserva in fatto:

Con citazione del 30/12/1992 il Condominio (OMISSIS) conveniva in giudizio la soc. Olimpie Sauna s.n.c. ora s.a.s., C.M., Z.M. e C.G. per chiedere la declaratoria di appartenenza del lastrico solare (sovrastante i locali di proprietà della convenuta) ai beni comuni del condominio e l’eliminazione dei manufatti e installazioni ivi esistenti.

Resistevano i convenuti e il primo giudice, dopo l’espletamento di CTU, accoglieva la domanda attrice accertando che il lastrico solare costituiva bene condominiale.

A seguito di appello dei convenuti soccombenti, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 16/2/2010 in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, respingeva le domande del condominio rilevando che il lastrico costituiva la copertura di un manufatto costituito da un solo piano fuori terra, oltre ad un piano interrato adibito ad autorimessa privata; accertava che nella concreta fattispecie il lastrico non assolveva la funzione di copertura di beni comuni o di un edificio in comunione, ma l’esclusiva funzione di costituire copertura di un autonomo locale, costituente corpo a è stante adibito a palestra.

Il Condominio (OMISSIS) ricorre per Cassazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso Olimpie Sauna s.a.s., G. C., Z.M. in proprio e quale erede di M. C., nonchè C.S. e Sa. quali eredi di C.M..

Osserva in diritto.

Con il primo motivo di ricorso si censura violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. in sostanza, l’erronea applicazione, da parte del giudice; si assume che la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 1117 c.c. per il quale il lastrico solare si presume parte comune dell’edificio, affermando che il lastrico in contestazione non sarebbe un bene comune in quanto non indicato tra i beni comuni e, così ragionando avrebbe invertito l’onere probatorio e disapplicato la presunzione di comproprietà di cui alla citata norma.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per vizio di motivazione non essendo stata correttamente valutata la circostanza che sottostante al locale di proprietà esclusiva dei convenuti erano presenti locali interrati, adibiti ad autorimessa, di proprietà comune e che pertanto il lastrico di copertura dell’edificio sovrastante aveva anche la funzione di copertura e protezione dei locali comuni sottostanti.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.

La Corte di Appello ha accertato che i convenuti avevano acquistato la proprietà esclusiva di un fabbricato al piano terreno costituente l’arca sulla quale era sorta la palestra e ha ritenuto che la sua soletta di copertura aveva l’esclusiva funzione di copertura del fabbricato medesimo trattandosi di locale non facente parte dell’edificio che si elevava cinque piani sopra terra e dal quale era separato. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che i convenuti avessero acquistato un corpo di fabbrica del tutto autonomo e separato dall’edificio e che, di conseguenza, la copertura di tale autonomo manufatto non potesse assolvere altra funzione se non quella di copertura del medesimo.

Tale valutazione di merito non coinvolge l’interpretazione dell’art. 1117 c.c. in quanto si è ritenuto che il lastrico non costituisse copertura del fabbricato condominiale; in particolare la Corte di appello, con valutazione di merito, ha ritenuto che non vi fosse quella destinazione comune, costituente in condizione di applicabilità dell’art. 1117 c.c. (cfr. Cass. n. 2707/96); la qualificazione di parte comune dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 1, dell’area in contestazione, non può essere fondata sulla mera riducibilità del bene alla tipologia lastrico solare, considerato che la norma, applicabile, solo nei casi nei quali l’edificio appartenga, per diversi piani o porzioni di piani, a più proprietari, implicitamente esige la sussistenza di connotati strutturali e funzionali tali da comportare la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva ai diversi proprietari (cfr.

Cass. 4/11/2010 n. 22466); pertanto è infondato il primo motivo di ricorso.

In ordine al secondo motivo, si osserva che la decisione è supportata dagli accertamenti peritali (v. il riferimento alla separatezza dal corpo principale del fabbricato) ed è sorretta da motivazione che non appare nè illogica nè contraddittoria ben potendosi ipotizzare che la costruzione sotterranea ad uso autorimessa possa essere completamente autonoma rispetto ad un edificio soprastante di altrui proprietà con la conseguenza che il relativo lastrico può non svolgere la funzione di copertura dei locali interrati; d’altra parte, il motivo, fondato sulla presunzione di comunione del lastrico, non attinge la ratio decidendi della sentenza per la quale il locale palestra, con il relativo lastrico, è del tutto autonomo rispetto ai beni comuni e anche rispetto ai beni di proprietà esclusiva dei condomini; pertanto è infondato anche il secondo motivo.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per essere rigettato.

Considerato che il ricorso e stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G. Vista la memoria illustrativa del ricorrente.

Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore, tenuto conto che la decisione impugnata verte unicamente e fondatamente su una quaestio facti costituita dalla funzione del lastrico quale copertura o meno di parti comuni e che questa funzione in concreto è stata esclusa dal giudice di appello sulla base della consulenza e con motivazione che, per le ragioni sovra esposte, deve ritenersi immune dai vizi dedotti.

Considerato che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate – come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente condominio (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti Olimpie Sauna s.a.s., C.G., Z.M. in proprio e quale erede di C.M., nonchè C.S. e Sa. quali eredi di C.M. le spese del presente giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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