Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30300 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15454-2017 proposto da:

STUDIO DUECI’ CONSULENZE CONTABILI DI C. & C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO FLAMINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LIDIA DIOMEDE;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14/A, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 27 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Trieste, chiamata a pronunziarsi sull’appello proposto sia dall’originario ricorrente Studio Duecì Consulenze Contabili di C. & C., sia dall’allora resistente e ricorrente in via riconvenzionale, M.I., avverso le sentenze, parziale e definitiva, emesse da Tribunale di Pordenone, che, accolte tanto la domanda principale, avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per inadempimenti in cui era incorsa durante il rapporto di lavoro intrattenuto con lo Studio Duecì e variamente qualificato come subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa e autonomo quanto quella riconvenzionale, intesa al riconoscimento della natura subordinata dell’intero rapporto intrattenuto dalla M. con lo Studio Duecì e la condanna di questo al pagamento delle conseguenti differenze retributive e compensati i reciproci crediti, sancivano la condanna dello Studio Duecì al pagamento in favore della M. della somma di Euro 1.855,72 oltre interessi e rivalutazione, in parziale riforma della decisione resa in prime cure, respingeva la domanda di risarcimento del danno avanzata dallo studio Duecì, ribadito il riconoscimento della natura subordinata del rapporto richiesto dalla M., elevava la condanna dello Studio Duecì al pagamento in favore della M. a titolo di differenze retributive del superiore importo di Euro 37.040,08 oltre interessi e rivalutazione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, non sufficientemente provati gli inadempimenti addebitati alla M. e comunque, non ascrivibile alla medesima, della quale era stato accertato l’agire sotto la piena supervisione del titolare, la responsabilità degli stessi e, dall’altro, confermata la ricorrenza nella specie della subordinazione e dovute le differenze retributive rivendicate sulla base di un conteggio che assume a parametro per la determinazione del trattamento spettante, da cui poi detrarre il percepito, le retribuzioni effettivamente corrisposte e non i minimi contrattuali previsti dal CCNL Studi professionali, cui le prime risultano superiori;

che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Studio Duecì, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che lo Studio Duecì ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, lo Studio Duecì ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112,115 e 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento in ordine al difetto di prova circa le inadempienze addebitate alla lavoratrice e l’ascrivibilità alla medesima della relativa responsabilità sulla base di una motivazione solo apparente che riflette il travisamento delle risultanze istruttorie con cui è in evidente contrasto;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2222,2230 e 2094 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lo Studio Duecì ricorrente, lamenta l’erroneità della valutazione operata dalla Corte territoriale circa la natura subordinata dell’intero rapporto per essere questa in palese contrasto con le risultanze istruttorie;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c. è predicata con riguardo alla carenza assoluta di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla scelta, quale parametro per la determinazione del trattamento dovuto, della retribuzione effettivamente corrisposta in luogo dei minimi contrattuali del CCNL applicabile;

che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., si deduce l’omessa pronunzia e la conseguente nullità della sentenza in ordine alle specifiche censure sollevate dallo Studio Duecì ricorrente in ordine alla determinazione del quantum dovuto;

che il primo motivo risulta infondato risultando il convincimento espresso dalla Corte territoriale basato sulla considerazione della relazione gerarchica tra la M. ed il titolare dello Studio Duecì implicata dalla natura subordinata del rapporto, che presuppone l’assoggettamento della prima alla direzione e controllo del secondo, la cui intensità non era delimitabile in relazione alla sfera di autonomia riconosciuta alla M., non avendo lo Studio Duecì ricorrente neppure qui dato conto di averne dedotto l’estensione puntualmente e tempestivamente sin dall’introduzione del giudizio;

che parimenti infondato risulta il secondo motivo, valendo anche con riguardo alla questione della ricorrenza della subordinazione i rilievi già svolti in ordine alla mancata specificazione degli ambiti di autonomia riconosciuta alla M., che non consentono di escludere l’assoggettamento della stessa all’eterodirezione del soggetto datore, connotato specifico del rapporto di lavoro subordinato cui la Corte territoriale fa esplicito riferimento, non mancando di aver riguardo anche ad ulteriori indici sintomatici della stessa, la cui ricorrenza nella specie qui non viene neppure contestata;

che, di contro, il terzo motivo merita accoglimento, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 7.2.2013, n. 2937) per il quale ai fini della determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore nei cui confronti sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto con la conseguenza che, ove quest’ultimo sia stato già integralmente corrisposto(non possono essere liquidate voci retributive ulteriori commisurate ai compensi periodicamente erogati;

che di conseguenza il quarto motivo in quanto attinente alla medesima questione della determinazione del quantum dovuto resta assorbito;

che, pertanto discostandosi dalla proposta del relatore, rigettati i primi due motivi (il terzo va accolto, risultandone assorbito il quarto ed in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo; accoglie il terzo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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