Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30300 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5231-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 33, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NUCARO AMICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SIMONELLI;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 24,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GREZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO MIRRA;

– controricorrente –

contro

S.A.F., R.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANIELLO MELORIO;

– controricorrenti –

contro

P.F. in proprio e quale difensore del LABORATORIO DI

ANALISI CLINICHE SAN GIOVANNI SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 67, presso lo STUDIO LEGALE PINELLI SCIFANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PICAZIO;

– controricorrenti –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, largo Arrigo VII

n. 4 presso lo Studio dell’Avvocato ANTONIO BORRACCINO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO CAPPELLO;

– controricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, largo Arrigo

VII n. 4 presso lo Studio dell’Avvocato ANTONIO BORRACCINO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO CAPPELLO;

– controricorrente –

contro

FARMACIA SAN FRANCESCO DI A.D.L. SAS, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositata il 11/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui erano state assegnate le somme nell’ambito di procedura di pignoramento presso terzi. All’esito dell’udienza di comparizione, con ordinanza di data 11 agosto 2017 il giudice adito dichiarò inammissibile l’opposizione, dichiarando l’estinzione della procedura esecutiva e disponendo la compensazione delle spese. Osservò il Giudice dell’esecuzione che non era stato rispettato il termine perentorio per la notifica di ricorso e decreto e che il carattere assorbente della questione impediva ogni pronuncia in ordine alle contestazioni di merito.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi G.P., T.G., C.R., R.N. e S.A.F., Laboratorio di Analisi Cliniche San Giovanni s.n.c.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e 156 c.c.. Osserva la ricorrente che il Giudice dell’esecuzione non poteva con l’ordinanza emessa dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi e che avendo definito l’intero giudizio, e non meramente omesso di indicare il termine perentorio per l’iscrizione della causa sul ruolo, l’atto non può essere sanato con l’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ma si impone l’impugnazione di un atto che, contenendo la statuizione sulle spese, ha natura di sentenza. Aggiunge che era stata fatta espressa istanza di fissazione del termine per il giudizio di merito e che è stato negato il diritto all’introduzione di tale giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., nè concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benchè illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione (Cass. 14 aprile 2017, n. 9652).

Nè incide la circostanza che si sia provveduto sulle spese processuali (nella specie compensando le stesse), posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e degli artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito (Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di G.P., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di C.R., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di T.G., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di R.N. e S.A.F., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Laboratorio di Analisi Cliniche San Giovanni s.n.c., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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