Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30300 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30300 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 20075-2016 proposto da:
LAWRENCE ALBERT, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA
BARBIERO;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2016 , della CORTE D’APPELLO di
TORINO, emessa il 5/02/2016;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da
LAWRENCE ALBERT avverso la sentenza del locale tribunale
che aveva a sua volta respinto la domanda rivolta ad ottenere
l’annullamento

del

provvedimento

della

Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
(Sezione di Torino) del 20 ottobre 2014 di non riconoscimento
(tra l’altro) della protezione internazionale sussidiaria;
che avverso detta sentenza il signor LAWRENCE ALBERT ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con il
quale deduce la violazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo numero 251 del 2007, per non avere la Corte
d’appello correttamente valutato la situazione del richiedente,
che sarebbe fuggito dalla Nigeria a seguito della morte del
fratello, probabilmente avvelenato dal padre per il suo rifiuto di
aderire ad un gruppo denominato «Confraternita dei Vikings»,
per evitare di subire la stessa sorte non intendendo ubbidire
alla stessa richiesta che il padre aveva fatto anche a lui;
che il Ministero dell’Interno (nei confronti del quale la notifica è
stata rinnovata, a seguito di ordinanza, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato) resiste con controricorso;
che ricorrono le condizioni per la redazione della motivazione in
forma semplificata;
ritenuto che il motivo di ricorso, pur rubricato sotto il solo
profilo della violazione di legge, contiene in realtà solo una
serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella
Ric. 2016 n. 20075 sez. M1 – ucl: 14-11-2017
-2-

rilevato che, con sentenza depositata in data 16 febbraio 2016,

motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano
inammissibili, anche qualora sussunte nel canone di cui
s all’articolo 360, primo comma n. 5) c.p.c., in quanto dirette a
sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del
merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la
statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio
convincimento circa l’intrinseca inattendibilità (desunta dalla
estrema genericità e dalle contraddizioni) del racconto del
ricorrente, e circa l’insussistenza in Nigeria di una situazione,
neppure peraltro allegata, di guerra civile o di conflitto armato
tale da indurre ragionevolmente a ritenere l’esistenza di una
minaccia grave e individuale alla persona del ricorrente in caso
di rimpatrio;
che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si
impone,
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo;
che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio
contributo di cui all’art.13 comma i. quater D.P.R.n.115/2002,
essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a carico
dello Stato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio
di cassazione, in C 2.200,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre
spese generali forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre
2017
It.)r si e71,
il Funzioqario Giu

*

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