Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3030 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 10/02/2020), n.3030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7138/2015 proposto da:

L.A., L.C., L.M.P., Le.Ge.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Gramsci n. 54, presso lo

Studio Legale Graziadei e rappresentati e difesi dall’avvocato

Lorenzo De Carlo, in forza di procura speciale in calce alla memoria

costitutiva del 28/11/2019;

– ricorrente –

contro

Comune Avetrana, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina 26, presso lo

studio dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Carlo Panzuti in forza di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 30/7/1993 L.M. convenne in giudizio il Comune di Avetrana dinanzi al Tribunale di Taranto per sentire dichiarare risolto il contratto di transazione da lui sottoscritto con il suddetto Comune in data 1/7/1988, avente per oggetto il trasferimento di un terreno al Comune, con conseguente risarcimento dei danni e vittoria di spese; il L. dedusse a sostegno della domanda la mancata stipulazione del rogito definitivo per il prezzo concordato di Lire 75.000.000 e l’ormai intervenuto spossessamento del bene, nel frattempo irreversibilmente trasformato dal Comune per destinario ad opera pubblica.

Radicatosi il contraddittorio, il Comune convenuto chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 16/3/2001, pronunziò la risoluzione del contratto di transazione determinando il danno in misura pari al prezzo concordato di Lire 75.000.000, oltre accessori.

2. Proposero appello sia il L., sia il Comune di Avetrana con autonomi gravami, riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con sentenza del 7/6/2004 la Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto rigettò l’appello proposto dal Comune di Avetrana ed in accoglimento parziale di quello proposto dal L. condannò il Comune di Avetrana a pagare a L.M. la somma di Euro 380.215,60, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, a far tempo dal 20/6/1994, confermò nel resto l’impugnata sentenza e condannò il Comune di Avetrana a pagare alla controparte le spese di secondo grado, distratte in favore del difensore antistatario, avvocato Le.Ge..

3. Avverso la predetta sentenza n. 183 del 7/6/2004 propose ricorso per cassazione il Comune di Avetrana e resistette con controricorso L.M..

Con sentenza del 23/1/2009 n. 1682 la Corte di Cassazione accolse il ricorso, cassando l’impugnata sentenza e rinviando la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Con il primo motivo di ricorso il Comune aveva denunciato “Violazione della L. n. 865 del 1971, art. 12, (art. 360 c.p.c., n. 3) ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, lamentando che il Giudice di merito avesse ritenuto di qualificare la cessione bonaria intervenuta tra L.M. ed il Comune di Avetrana quale semplice “transazione” a cui le parti avevano dato luogo al fine di “prevenire una causa di eventuale risarcimento danni con il versamento delle relative indennità in vista del programmato esproprio dell’area”, mentre le stesse parti avevano considerato il negozio quale vera e propria cessione di aree in conseguenza dell’avviato procedimento ablativo.

Secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva affermato la natura transattiva dell’atto in questione in modo apodittico (e cioè in sostanza semplicemente con le parole: “…E’ indubbio che…”) mentre sarebbe stata necessaria una adeguata motivazione in ordine al suo contenuto in relazione alla disciplina legislativa sopra citata; la ravvisata insufficienza della motivazione comportava l’accoglimento del motivo e l’assorbimento delle ulteriori doglianze (contenute nel motivo stesso ed in quelli successivi) riproponibili innanzi al Giudice del rinvio.

4. Il Comune di Avetrana provvide alla riassunzione instaurando il contraddittorio nei confronti degli eredi di L.M. nel frattempo deceduto, e cioè V.F., L.C., L.M.P. e L.A., nonchè dell’avv. Le.Ge. quale distrattario in proprio delle spese processuali.

V.F. eccepì il proprio difetto di legittimazione, non avendo accettato l’eredità del coniuge; i figli ed eredi chiesero “la conferma” della sentenza di secondo grado; l’avv. Le. eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il processo, interrotto per il decesso anche di V.F., venne riassunto nei confronti anche dei suoi eredi.

Con sentenza n. 349 del 15/9/2014 la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di V.F.; ha confermato la dichiarazione di risoluzione del contratto 1/7/1988, ritenuto integrante cessione bonaria del suolo; ha condannato in parziale riforma della sentenza di primo grado il Comune di Avetrana al risarcimento in favore degli eredi di L.M. nella misura di Euro 38.734,26 oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 60 giorno successivo al 7/10/1988, oltre interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, sotto detrazione di quelle in precedenza percepite da L.M.; ha disposto la restituzione da parte degli eredi L., pro quota, delle somme percepite dal dante causa in eccedenza, oltre interessi legali, con efficacia dal momento del passaggio in giudicato della sentenza; ha dichiarato compensate le spese dell’intero giudizio; ha disposto la restituzione al Comune di Avetrana da parte dell’avv. Le. delle somme percepite a titolo di spese processuali, oltre interessi legali, con efficacia dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Avverso la predetta sentenza del 15/9/2014 con atto notificato il 16/3/2015 hanno proposto ricorso per cassazione M.P., C. e L.A. e l’avv. Le.Ge., svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 24/4/2015 ha proposto controricorso il Comune di Avetrana, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il Procuratore generale in data 28/10/2019 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

I ricorrenti si sono costituiti con diverso difensore con memoria del 28/11/2919 e allegata procura in conseguenza della nomina del precedente difensore a GOT presso il Tribunale di Taranto.

Il Comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa del 29/11/2019.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa il 6/12/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, poichè il Giudice aveva completamente ignorato che tutta la vertenza era stata iniziata con un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi all’ex Pretore di Manduria, chiuso con ordinanza avente valore sostanziale di sentenza, mai impugnata, che aveva valore di giudicato preclusivo di una sentenza in contrasto con essa.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano errores in procedendo su altro punto decisivo della controversia, perchè il Giudice aveva ignorato l’esistenza sia di un elaborato tecnico di stima del bene sottratto ai L., sia del procedimento di istruzione tecnica preventiva avviato prima del giudizio di merito.

Non era poi stata data risposta alla denunziata illecita apprensione da parte del Comune di Avetrana di ben 4.000 m.q. ulteriori rispetto a quelli oggetto di transazione per un valore stimato nell’accertamento tecnico preventivo di ben Lire 180.000.000, di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento ex art. 2043 c.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano errores in iudicando su un punto decisivo della controversia, perchè la Corte di appello, pur riconoscendo l’inadempimento contrattuale del Comune di Avetrana, non aveva riconosciuto agli eredi L. l’integrale risarcimento del danno commisurato al vero valore del terreno usurpato.

4. Il ricorso appare inammissibile sotto molteplici profili.

4.1. In primo luogo, come rilevato dal Procuratore generale il ricorso non è corredato dalla necessaria esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, tale da rendere intelligibile la vicenda processuale.

Occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una illustrazione idonea a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un., 28/11/2018, n. 30754).

4.2. In secondo luogo, come il Procuratore generale correttamente evidenzia, il ricorso contiene numerosi riferimenti a documenti e atti non prodotti, non trascritti e neppure sommariamente sintetizzati, e tantomeno privi della indispensabile indicazione della loro precisa collocazione negli atti processuali (ricorso cautelare 9/9/11991; ordinanza cautelare del Pretore di Manduria 10848/1981; comparsa di risposta 2/12/2002; ricorso per accertamento tecnico preventivo 12/7/1993; elaborato tecnico di stima del bene).

Infatti, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Sez.1, 07/03/2018, n. 5478).

5. Il primo motivo è comunque inammissibile perchè denuncia un preteso vizio motivazionale con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Ciò assorbe l’ulteriore rilievo che i ricorrenti non consentono a questa Corte neppure di valutare perchè e su quali presupposti l’ordinanza del Pretore di Manduria costituirebbe sostanzialmente una sentenza e consacrerebbe un giudicato, e, tantomeno, che accertamento conterrebbe.

6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè i ricorrenti si dolgono del fatto che il Giudice avrebbe trascurato un elaborato tecnico di stima del bene sottratto ai L. e del procedimento di istruzione tecnica preventiva avviato prima del giudizio di merito, non solo senza dar conto del tenore di tali atti e documenti, ma anche senza dedurre le ragioni che porterebbero a infrangere la decisione, per di più in forza di un vizio qualificato come processuale.

La doglianza relativa alla omessa pronuncia circa la denunziata illecita apprensione da parte del Comune di Avetrana di una ulteriore porzione di terreno rispetto a quella oggetto di accordo, per cui sarebbe stato richiesto il risarcimento ex art. 2043 c.c. non è corredata dalla necessaria indicazione delle modalità e del contenuto dell’introduzione della domanda asseritamente pretermessa, di cui non v’è traccia alcuna nella sentenza impugnata nè menzione alcuna nel ricorso.

7. Il terzo motivo di ricorso assume errores in iudicando su un punto decisivo della controversia, perchè la Corte di appello, pur riconoscendo l’inadempimento contrattuale del Comune di Avetrana, non avrebbe riconosciuto agli eredi L. l’integrale risarcimento del danno commisurato al vero valore del terreno usurpato e maschera una censura di puro merito nei confronti della decisione impugnata che alle pagine 13 e 14 ha inteso riconoscere agli eredi L. l’effettivo e completo valore del bene, valutato in modo non condiviso dagli attuali ricorrenti.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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