Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3030 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 101-2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI

13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LORENZON;

– ricorrente –

contro

C.C., ATVO SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1241/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.B. e K.G., in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di K.S., convennero in giudizio C.C., la A.T.V.O S.p.a. e la Fondiaria Sai S.p.a., rispettivamente conducente, proprietario e compagnia assicuratrice dello scuolabus che investì il minore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti.

Gli attori asserirono una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante le manovre, mentre i convenuti sostennero la responsabilità in parte anche del pedone investito e dei genitori di quest’ultimo, responsabili per cispa in vigilando.

Con sentenza n. 2022/2013, il Tribunale di Venezia riconobbe un concorso di pari responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito. Accolse dunque la domanda attorea nella misura del 50%, condannando i convenuti al risarcimento di Euro 13.380,38 oltre alla refusione di metà delle spese di giudizio.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1241, pubblicata il 15 maggio 2018, ha rigettato l’appello proposto da K.B. e K.G. avverso la sentenza di prime cure, nel quale gli appellanti chiedevano un accertamento di responsabilità dell’80%, invece che del 50%, in capo al conducente del veicolo.

I giudici di merito hanno condiviso la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come effettuata dal Tribunale, riconoscendo un pari grado di responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito. Infatti, secondo i giudici, una condotta prudente e avveduta da parte del pedone avrebbe scongiurato l’evento, data la attenzione riposta dal conducente dello scuolabus nel compiere la manovra.

3. K.S. propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

3.1. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione di legge-errata applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c. nonchè dell’art. 140 C.d.S., comma 1, e art. 191 C.d.S., comma 3”. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente riconosciuto una responsabilità del 50% in capo al pedone invece che del 30%. Non avrebbero considerato che, stante l’età del bambino che all’epoca dei fatti aveva 3 anni, il conducente, una volta resosi conto della presenza dello stesso nei pressi del veicolo, non avrebbe dovuto procedere con la manovra, alla luce della istintiva e naturale imprudenza connaturata ai bambini.

Il motivo è fondato.

Orientamento consolidato di questa Corte è ritenere che il principio, secondo cui il risarcimento del danno dovuto dal danneggiante debba essere proporzionalmente ridotto in base alla entità dell’apporto causale del soggetto danneggiato, non subisce alcuna deroga nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un soggetto incapace di intendere e volere. Ciò in quanto il riferimento al “fatto colposo del creditore” di cui all’art. 1227 c.c. non si riferisce a un comportamento colposo quanto piuttosto a un comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta, prescindendo dunque dall’imputabilità. Appurati tali principi, è opportuno sottolineare come il conducente di un veicolo a motore sia tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente.

Questa Corte ha ritenuto che il conducente, quando sia accertata la presenza di bambini sul marciapiede latistante la traiettoria del veicolo, in caso di investimento, per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare che il pedone investito (in quel caso, un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. (Cass. n. 3542 del 13 febbraio 2013).

Ancora, si ritiene che la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini (Cass. n. 524 del 12 gennaio 2011), specie in un caso come quello oggetto del ricorso in cui il pedone danneggiato aveva all’epoca dei fatti tre anni. Questa Corte ha inoltre affermato che il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 140, comma 1, e art. 191, comma 3, impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso (Cass. n. 1106 del 18 gennaio 2018).

Alla luce di tali considerazioni il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell’assenza del bambino di tre anni nei pressi dello scuola bus.

La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la condotta del pedone considerando la sua età. Tale giudizio non è stato compiuto nel momento in cui i giudici di merito affermano che “la condotta del minore costituisce condotta obiettivamente anomala in quanto connotata da particolare pericolosità e imprudenza e riveste evidente e rilevante efficienza causale dell’evento”.

5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, la quale tornerà a valutare la colpa del conducente dello scuolabus applicando il principio di diritto in motivazione e dunque dovrà valutare in che misura essa abbia contribuito a determinarlo, tenuto conto della condotta prevedibilmente anomala del bambino.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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