Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3030 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 07/02/2011), n.3030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.D. e P.C., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso e di procura notarile,

dall’Avv. SANTOSTEFANO Nicola e dall’Avv. Sebastiano Albanese,

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. Rodolfo

Romeo, Via Lutezia, n. 5;

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 10

dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Nicola Santostefano e Sebastiano Albanese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la rimessione in

termini.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo in data 4 novembre 2009, L.D. e P.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 dicembre 2008, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dai medesimi proposta contro il decreto che aveva liquidato il compenso ad essi spettante per l’attività di consulenti tecnici resa nell’ambito di un procedimento penale;

che il ricorso per cassazione è affidato a un motivo, con cui si denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51, 52, 53 e 54 e del D.M. Giustizia 30 maggio 2002, artt. 1 e 2, in riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 606 cod. proc. pen., lett. b);

che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa, con la quale hanno tra l’altro richiesto di essere rimessi in termini per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che va disattesa l’istanza di rimessione in termini per proporre e notificare ricorso nelle forme del codice di procedura civile, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627, e da altre ordinanze interlocutorie successive conformi;

che, difatti, all’applicazione della rimessione in termini osta nella specie la circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto due mesi dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, da cui origina la svolta giurisprudenziale e l’abbandono del precedente indirizzo;

che, pertanto, al momento della proposizione del ricorso, avvenuta il 4 novembre 2009, i ricorrenti non potevano più fare affidamento sul pregresso consolidato orientamento, basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, che imponeva di promuovere il ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini del rito penale se l’opposizione era stata decisa da un giudice penale;

che non rileva che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009 non fosse stata ancora pubblicata – come sostengono i ricorrenti nella memoria illustrativa – “sulle riviste giuridiche più note e diffuse tra gli operatori del diritto”;

che, infatti, il testo integrale della citata sentenza delle Sezioni Unite era già disponibile (a partire del 13 ottobre 2009) nel Servizio novità del sito web della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presentazione, curato dall’Ufficio del Massimario della Corte, con il quale il mutamento di indirizzo giurisprudenziale era stato segnalato agli utenti;

che l’evidenza data alla svolta giurisprudenziale nel Servizio novità della Corte di cassazione – istituzionalmente rivolto, secondo il decreto istitutivo del Primo Presidente, proprio a dare risalto alle più importanti decisioni di legittimità – esclude che, al momento della introduzione del ricorso, fosse ancora configurabile un affidamento incolpevole nel precedente orientamento e, con ciò, la scusabilità dell’errore conseguente;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, giacchè il ricorso non è stato notificato a cura dei ricorrenti ad alcuno e l’unico motivo è privo del conclusivo quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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