Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 303 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27786/2015 proposto da:

Q.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER

MICHELE QUARTA, giusta procura a margine dell’atto di citazione in

appello;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCURI, 8 presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO TORINO RODRIGUEZ, che la rappresenta e

difende, giusta procura per atto Notaio G.T. di Bologna

del 7/10/2016, rep. n. (OMISSIS) allegata in atti;

– controricorrente –

contro

L.D., D.R.S., C.M., MAIONE ANTONELLA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1556/2014 del TRIBUNALE di PESCARA del

3/10/2014, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Ernesto Torino Rodriguez difensore della resistente

che si riporta ai fatti contestati ed insiste nell’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” Q.S., coinvolta in un incidente stradale con altre autovetture, proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti di C.A. e M.G. e della Cattolica Ass.ni, che veniva riunito ad altri giudizi, promossi dai proprietari degli altri veicoli convolti.

Il giudice di pace rigettava la sua domanda risarcitoria ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1556 del 3.10.2014, pubblicata il 5.11.2014, qui impugnata, rigettava l’appello della Q..

Q.S. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza sopra menzionata.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Nella intestazione del ricorso si legge che la ricorrente è rappresentata e difesa dall’avv. Pier Michele Quarta per procura a margine dell’atto di appello notificato l’8.11.2011.

Dagli atti non risulta esser stata depositata la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c.. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa” (tra le altre, Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio ovvero, come nella specie, a margine dell’atto introduttivo del giudizio di appello.

Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione (artt. 83, 365 e 369 c.p.c.). Consegue l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di procura.

L’esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, esime dall’esaminare nel merito ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso.

Si ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Non sono state depositate memorie.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato improcedibile.

Vanno altresì liquidate le spese di lite in favore di Unipol, che ha depositato procura e partecipato alla discussione.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Liquida in favore di Unipol s.p.a. le spese del presente giudizio in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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