Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30299 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, interno 4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOTTA MARCO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAGLIANICO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2010 del TRIBUNALE di BIELLA del 29.1.2010,

depositata l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gabriele Pafundi che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione: Osserva in fatto:

P.G. proponeva ricorso, davanti al GdP di Biella avverso un verbale di accertamento di infrazione della Polizia Municipale di Gaglianico per violazione dell’art. 41 C.d.S., comma 11 (superamento del limite di arresto all’accensione della luce semaforica rossa) e art. 146 C.d.S., commi 3 (sanzioni per la prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica di divieto) e 3 bis (reiterazione della violazione nel biennio).

Il GdP annullava il verbale di accertamento per vizi della notifica del verbale e il Comune di Gaglianico proponeva appello che, nella resistenza di parte appellata, era accolto dal Tribunale di Biella che, con sentenza del 29/1/2010, dichiarava improponibile il ricorso proposto da P.G. avverso il verbale per mancanza di legittimazione attiva dell’opponente in quanto il verbale di contestazione non era stato elevato nei suoi confronti e pertanto il ricorrente era privo di interesse ad impugnare il verbale di contestazione.

P.G. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo di violazione di norme di diritto e, in particolare, della L. n. 689 del 1981, art. 23 artt. 126 bis e 204 bis C.d.S. e art. 100 c.p.c. Nella censura, in sintesi, si deduce che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto l’opponente carente di interesse ad impugnare il verbale di contestazione non considerando che dal verbale poteva derivare la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente a prescindere dalla circostanza che non gli fosse stato notificato il verbale in quanto la predetta sanzione amministrativa gli era applicabile indipendentemente dalla circostanza che egli fosse destinatario di un verbale di contestazione, posto che, a seguito della notifica del verbale al proprietario e a seguito dell’autodenuncia di essere stato alla guida del veicolo al momento dei fatti contestati, avrebbe dovuto subire la decurtazione dei punti senza ulteriori noti fiche.

Dagli atti a disposizione risulta che la sentenza impugnata fu notificata in data 2/4/2010 (non risulta la data di ricezione) e che il ricorso fu notificato in data 14/6/2010 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni.

Osserva in diritto:

Ove non risulti diversamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Ove invece la notifica della sentenza impugnata sia stata ricevuta non oltre 60 giorni prima delle notifica del ricorso, il ricorso medesimo deve essere accolto per manifesta fondatezza per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre negato la legittimazione attiva a proporre ricorso avverso la contestazione di violazione al codice della strada a persona diversa da quella alla quale è stato notificato il verbale. Nell’adottare tale linea costante di orientamento la Cassazione ha affermato che, essendo la notifica del verbale l’atto preordinato alla formazione del titolo esecutivo, il soggetto al quale non sia stato notificato tale verbale non avrebbe alcun interesse processuale alla proposizione del ricorso, in quanto nei suoi confronti non potrebbe mai prodursi un titolo idoneo alla riscossione coattiva della sanzione pecuniaria (v.

ex multis Cass. 19/9/2005 n. 18474).

Tale giurisprudenza, tuttavia, giudicava di casi concreti avvenuti in un’epoca anteriore alla introduzione della patente a punti. La decurtazione può colpire persona diversa dal proprietario del veicolo, al quale viene notificato il verbale, nei casi di contestazione non immediata. Inoltre mentre nella pena pecuniaria vi può essere solidarietà fra conducente e proprietario, per la decurtazione dei punti sussiste una responsabilità esclusiva del solo conducente, in quanto identificato.

A prescindere dalla erroneità del richiamo, da parte del ricorrente, a Cass. 29/7/2008 n. 20544 che non afferma, come sostenuto dal ricorrente, che il conducente può proporre opposizione anche nell’ipotesi in cui il verbale non gli sia stato notificato (nel caso affrontato con la citata decisione non solo era stato notificato il verbale, ma il conducente aveva pagato la sanzione in misura ridotta), appare decisivo rilevare che, avendo il trasgressore dichiarato di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale di contestazione, non gli sarebbe stato notificato alcun ulteriore verbale di contestazione, ma semplicemente, scaduti i termini per proporre ricorso, gli sarebbe stata comunicata la decurtazione dei punti.

Tale conseguenza deriva:

– sia da norme interne della P.A. richiamate dal ricorrente ed in particolare dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004 secondo la quale: “qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38 la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale”;

– sia dalla considerazione che la previsione della suddetta autocertificazione in merito alla paternità della condotta contestata ha proprio lo scopo di individuare il destinatario della sanzione amministrativa della decurtazione dei punti così che, in ordine a tale conseguenza, l’unico interessato a contestare, nei termini di legge, il verbale è, appunto, il conducente.

Pertanto, il principio affermato nella sentenza impugnata, per il quale il contravventore al quale non sia stata contestata la violazione non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento elevato nei confronti di altri non può essere condiviso nella sua assolutezza, dovendosi contemperare con il principio per il quale il soggetto, che, con autocertificazione, dichiara di avere preso visione del verbale e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata come violazione, tenuto conto che la conseguente sanzione verrà applicata senza ulteriori notifiche (salvo la comunicazione dell’avvenuta applicazione della sanzione) ha interesse ad impugnare il verbale con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tale soluzione non si discosta dal principio per il quale la legittimazione a ricorrere trae fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto” (Cass. civ. 19 settembre 2005, n. 18474); infatti, nel caso concreto, l’odierno ricorrente, come detto, su richiesta della pubblica amministrazione aveva sottoscritto un documento nel quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo con il quale era stata commessa l’infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente; pertanto il procedimento per l’applicazione della suddetta sanzione poteva ritenersi già avviato e sicuramente l’opponente aveva interesse ad opporsi al verbale di accertamento dell’infrazione In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile in mancanza di prova delle tempestività dell’impugnazione o, sussistendo prova della tempestività, per essere accolto in considerazione della manifesta fondatezza;

Vista la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Considerato che sulla busta contenente la notifica della sentenza impugnata è apposto il timbro recante la data del 13/4/2010 e a tale data deve ritenersi perfezionata la notifica della sentenza;

– che pertanto il ricorso per Cassazione, notificato il 14/6/2010 è stato tempestivamente proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica tenuto conto che il termine scadeva nella giornata di Sabato 12 Giugno 2010 e quindi era prorogato di diritto (ex art. 155 c.p.c., comma 5) a Lunedì 14 Giugno 2010;

Considerato che, invece, il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore quanto all’accoglimento, per manifesta fondatezza, del ricorso fondato sull’unico motivo relativo alla sussistenza dell’interesse del conducente a opporsi al verbale di accertamento di infrazione notificato al proprietario, allorchè il conducente, con autocertificazione, abbia dichiarato all’Amministrazione procedente di essere responsabile della condotta contestata, nei casi in cui all’infrazione consegua la decurtazione dei punti sulla patente del conducente medesimo.

Considerato che pertanto il ricorso deve essere accolto e deve essere cassata la sentenza impugnata con il conseguente rinvio ad altro giudice del Tribunale di Biella perchè decida sulla proposta opposizione e perchè provveda anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del Tribunale di Biella che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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