Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30299 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5190-2018 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la Signora DE.AN.AN., rappresentata e difesa

dall’avvocato VITO COSENTINO;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA già ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del

Procuratore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO

14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 641/2017 del TRIBUNALE di VIBO VALI NTI.A

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

Enel Distribuzione s.p.a. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Serra San Bruno avverso una pluralità di decreti ingiuntivi emessi in favore di D.P.L. la quale aveva proposto domanda di ingiunzione deducendo di avere, nella qualità di procuratore antistatario delle parti appellate soccombenti, pagato le spese di registrazione di sentenze di appello di accoglimento dell’impugnazione proposta da Enel Distribuzione s.p.a.. Il giudice adito, riuniti i giudizi, accolse le opposizioni con distinte sentenze. Avverso le dette sentenze propose appello la D.P.. Con sentenza di data 7 settembre 2017 il Tribunale di Vibo Valentia, previa riunione, rigettò gli appelli.

Osservò il Tribunale che, non essendo il procuratore distrattario parte dei giudizi relativi alle sentenze registrate, costui era privo della legittimazione ad agire e non aveva interesse a proporre ricorso per decreto ingiuntivo.

Ha proposto ricorso per cassazione D.P.L. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100,112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2036 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso. Afferma la ricorrente di essere il soggetto che ha pagato le spese di registrazione delle sentenze in questione in luogo delle parti costituite, sicchè aveva diritto ad ottenere il rimborso da Enel Distribuzione di un terzo delle somme indebitamente versate.

Il motivo è manifestamente fondato. Come affermato da questa Corte in vicenda analoga a quella dell’odierno ricorso, colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori (Cass. 19 settembre 2017, n. 21686, con cui è stata cassata con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato per carenza di interesse la domanda di un avvocato che, avendo pagato per intero l’imposta dovuta in solido dai propri assistiti per la registrazione di una sentenza, aveva agito in via di regresso nei confronti delle altre parti del giudizio). Erroneamente quindi il giudice di merito ha riconosciuto la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

La cassazione con rinvio della sentenza impugnata lascia aperta la possibilità di esame delle questioni non esaminate dal Tribunale sulla base del principio della ragione più liquida.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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