Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30298 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/12/2017, (ud. 14/11/2017, dep.18/12/2017),  n. 30298

Fatto

RILEVATO IN FATTO CHE:

Con sentenza depositata il 7/10/2015, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da M.D. nei confronti di Ediltekna srl in a.s. avverso la sentenza del Tribunale, di declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell’immobile e di condanna del M. al pagamento dei frutti civili ed oneri condominiali, nella somma di Euro 118.840,96, oltre interessi al tasso legale, per l’avvenuto scioglimento del Curatore dal contratto preliminare e l’accoglimento della domanda risarcitoria, prescritto il diritto anteriore al quinquennio dalla notificazione della domanda. La Corte del merito ha respinto il primo motivo di gravame, ritenendo in re ipsa, quale oggetto di presunzione iuris tantum, il dannò da abusiva occupazione di immobile con riferimento al cd. danno figurativo, e quindi al valore locativo, rilevando che in ogni caso il CTU aveva dato conto del pregiudizio in oggetto; ha condiviso le valutazioni del CTU, ritenendo peraltro generiche le critiche dell’appellante; ha ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione, essendo la condanna ricompresa nella domanda; ha ritenuto corretta la qualificazione del Tribunale in termini di domanda e non eccezione riconvenzionale, della dedotta compensazione per i miglioramenti, ritenendo comunque proponibile solo in sede fallimentare anche la mera eccezione. Ricorre il M., sulla base di quattro motivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,2697 e 2056 c.c., per avere la sentenza ritenuto il danno in re ipsa, non essendo stato provato neppure per presunzioni che il bene sarebbe stato locato.

Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo riguardo all’orientamento più recente, di cui alle pronunce 20823/2015 e 16670/2016, secondo cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

Nè la parte può avvalersi dell’orientamento di legittimità, che – ha negato il risarcimento del danno da abusiva occupazione nel caso in cui il proprietario si sia disinteressato del bene, posto che nella specie, la Curatela si è tempestivamente attivata con la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di scioglimento dal contratto e con la conseguente richiesta di rilascio del 7/3/1997, per poi dovere ricorrere alle via giudiziali.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione per avere la Corte del merito riconosciuto danno mai dedotto ed allegato.

Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Procedura ha avanzato domanda di condanna al “corrispettivo per la illegittima detenzione…” che vale ad introdurre la domanda risarcitoria, volta che si debba qualificare la richiesta per la illegittima occupazione in termini risarcitori e non certo corrispettivi.

Col terzo motivo, il M. denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 56, per avere la Corte del merito ritenuto quale domanda riconvenzionale la mera eccezione riconvenzionale e per avere considerato anche per l’eccezione la proponibilità nel rito fallimentare; la parte prospetta la medesima questione anche come vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Il motivo è fondato, considerato che, come risulta dalla formulazione delle conclusioni in appello, la parte aveva chiesto la compensazione per le somme spese per i miglioramenti e l’adeguamento dell’immobile, chiedendo espressamente l’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di compensazione (pag. 22 sub 10) dell’atto d’appello), e che, per giurisprudenza ormai costante, nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo (così la pronuncia 287/2009, e sul principio, conformi, le successive 15562/2011, 64/2012, 14418/2013).

Rimane assorbito il quarto mezzo, relativo alle spese.

Conclusivamente, accolto il terzo motivo, respinti i primi due ed assorbito il quarto, va cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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