Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30297 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARUGNO SERGIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2009/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

30.9.08, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione: “Osserva in fatto:

Gli odierni ricorrenti con ricorso depositato il 31/10/2001, impugnavano, quali condomini, la delibera in data 5/10/2001 dell’assemblea del Condominio (OMISSIS) con la quale, a loro dire, sarebbe stata destinata a parcheggio un’area condominiale senza la maggioranza qualificata stabilita per le innovazioni. Con sentenza del 4/2/2004 il Tribunale di Verona, accogliendo la richiesta degli stessi ricorrenti, dichiarava cessata la materia del contendere in quanto gli attori, dopo la vendita del loro appartamento, non erano più condomini; tuttavia il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale condannava gli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali in quanto ritenuti virtualmente soccombenti.

P.R. e S.A. proponevano appello sostenendo che erroneamente il primo giudice, decidendo ai fini di individuare la parte virtualmente soccombente, aveva ritenuto che la delibera impugnata era stata legittimamente approvata a maggioranza semplice, mentre avrebbe dovuto essere approvata a maggioranza qualificata in quanto, mutando la destinazione dell’area condominale (da cortile a parcheggio), disponeva un’innovazione.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 19/11/2009 rigettava l’appello rilevando:

– che non era contestata l’allegazione del condominio appellato secondo la quale l’area oggetto della delibera era stata adibita a parcheggio sin dall’insorgenza del condominio;

– che, anzi, gli stessi appellanti avevano affermato che l’area era stata già in precedenza adibita a parcheggio e che con precedenti delibere ne era stato disciplinato l’utilizzo “segnando gli spazi non utilizzabili a parcheggio”; infine, con Delib. 20 marzo 2001 (antecedente rispetto a quella impugnata), l’area era stata destinata a parcheggio;

– che la delibera impugnata, avente ad oggetto “segnalazione posti auto nel parcheggio condominiale e regolamentazione per l’uso del parcheggio”, che non implicava l’esecuzione di alcuna opera edilizia, era semplicemente attuativa di pregresse delibere (mai impugnate) e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non aveva ad oggetto una innovazione e non era necessaria una maggioranza qualificata.

Rileva in diritto:

P.R. e S.A. ricorrono per Cassazione sulla base di un unico motivo con il quale lamentano “insufficiente e/o errata motivazione”.

Nel motivo si assume:

– che, differentemente da quanto ritenuto in sentenza, le precedenti delibere richiamate dal giudice di appello non avevano destinato a parcheggio le aree oggetto della delibera impugnata e che la destinazione a parcheggio era intervenuta solo con la delibera impugnata;

– che il giudice di appello avrebbe deciso non già sulla base delle contrapposte tesi difensive (si assume che il condominio negava il carattere di innovazione alla decisione di cui alla delibera perchè non prevedeva opere edilizie e che i ricorrenti sostenevano che era deliberata una innovazione perchè v’era mutamento di destinazione), ma avrebbe deciso sulla base di argomenti che non avevano formato oggetto delle contrapposte tesi.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili sopra evidenziati:

sotto il primo profilo, anche a volere ammettere che si deduca un errore di giudizio nella valutazione delle precedenti delibere e non un errore di fatto (che comporterebbe la necessità di procedere con richiesta di revocazione della sentenza), si deve rilevare che la censura è inammissibile perchè completamente priva di autosufficienza, non essendo riportato integralmente l’oggetto delle delibere che si assume essere difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice di appello;

sotto il secondo profilo la censura è parimenti inammissibile perchè da un lato non si riportano integralmente le difese dalle quali si dovrebbe evincere che la decisione non sarebbe coerente con le contrapposte tesi e, dall’altro, sì deduce un vizio che non riguarda la motivazione che si assume essere insufficiente o errata, ma, eventualmente, la violazione del principio del contraddittorio.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile”.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G. Vista la memoria illustrativa dei ricorrenti;

Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore, conformi al principio costantemente affermato di questa Corte, per il quale il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto con una puntuale ed esauriente trascrizione dei punti del documento che sarebbero stati male o insufficientemente valutati dal giudice del mento così consentendo una diversa lettura delle risultanze documentali di causa ad opera di questa Corte di legittimità;

Considerato che tale adempimento era tanto più necessario perchè nel ricorso si sostiene che le precedenti delibere di destinazione a parcheggio non avevano riguardato le aree indicate con la delibera impugnata, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che le riguardassero.

Che nulla va statuito in tema di spese in mancanza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 Dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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