Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30295 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F. (OMISSIS), C.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avv. GRAMEGNA MARIO,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato

QUINTARELLI ALFONSO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIGNORELLI

LUCA ANGELO, giusta procura a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO COSTANZO e

RAFFAELE CHIANESE, giusta mandato a margine della memoria difesiva;

– resistente –

avverso il provvedimento r.g. 2178/09 del TRIBUNALE di NAPOLI –

Sezione Distaccata di MARANO DI NAPOLI, depositato il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolte nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott UNA MATERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Olga Gramegna (per delega avv.

Gramegna Mario) che si riporta ai motivi di ricorso;

udito per il resistente ( D.F.F.) l’Avvocato Alfonso

Quintarelli (per delega avv. Luca Angelo Signorelli) che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

” C.L. e R.F. hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa all’udienza del 29-4-2011, nella causa n. 2178/2009, dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, con il quale è stata rigettata l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dagli odierni ricorrenti. Essi sostengono che la domanda volta alla recisione di alberi protesi in orizzontale invadenti l’altrui proprietà, regolata dall’art. 896 c.c., non rientra nella competenza per materia del Tribunale, ma appartiene alla cognizione del Giudice di Pace, e chiedono, pertanto, che venga accertata e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Marano.

R.E. e D.F.F. resistono con distinti controricorsi.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il ricorso per regolamento di competenza, essendo configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c. (v. Cass. 13-11-2000 n. 14699), ivi compreso il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, dovendosi ritenere inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti per la decisione della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata (Cass. 21-7-2006 n. 16752; Cass. 18-12-2008 n. 29567).

Nel caso in esame, il ricorso è privo di ogni concreto riferimento al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ed all’oggetto della pretesa azionata; nè dal suo contesto è possibile ricavare una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia, delle posizioni assunte dalle parti, delle tesi in fatto e in diritto dalle stesse sviluppate nei rispettivi scritti difensivi e delle vicende del processo. L’unico dato che emerge dall’atto in esame è che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Marano ha rigettato l’eccezione d’incompetenza per materia sollevata dagli odierni ricorrenti. Manca, al contrario, qualsiasi accenno alle argomentazioni addotte dal giudice di merito a sostegno della decisione impugnata, essendosi i ricorrenti limitati ad illustrare, in termini astratti e sganciati da concreti riferimenti alla specifica vicenda processuale, le ragioni che, a loro avviso, valgono ad attribuire al Giudice di Pace la cognizione della domanda volta alla recisione dei rami degli alberi che si protendono in orizzontale sul fondo altrui.

Questa Corte, pertanto, non è posta in condizione, sulla base della sola lettura del ricorso, di avere una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale, tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

I resistenti hanno depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici dalle parti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo la R. e il D.F. svolto valida attività difensiva.

Si rileva, al riguardo, che l’art. 47 c.p.c., u.c., dispone che la parte alla quale sia stata notificata l’istanza di regolamento di competenza può, nel venti giorni successivi, depositare presso la Cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti. Nella specie, le memorie difensive dei due intimati risultano depositate il 27-6-2011, e quindi oltre il prescritto termine di venti giorni dalla notifica dell’istanza di regolamento, avvenuta, secondo quanto affermato dagli stessi intimati nelle successive memorie illustrative, rispettivamente il 27-5-2011 per la R. e il 1-6-2011 per il D.F..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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