Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30295 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30295 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19383-2016 proposto da:
MATERAZZO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VATICANO n. 45, presso lo studio dell’avvocato
i\L1SSIMILIANO GABRIELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE, GIGLIOTTI;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SCATM S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE n. 76, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI MARIA CASAMENTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO FODARO;

controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
depositato il 12/07/2016;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ‘MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 19383 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

R.G.n. 19383/2016
Rilevato che:
Con decreto depositato il 12/7/2016, il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto
l’opposizione allo stato passivo proposta da Materazzo Pasquale, per ottenere
l’ammissione al passivo del Fallimento Sca.Im.srl in privilegio per l’intero
credito vantato pari ad euro 1.530.863,50 ( al netto dell’acconto di euro
150.000,00), per l’attività professionale resa a favore della società in bonis, a

cod. civ. oltre spese accessorie nel 25% iva e cpa in chirografo per la direzione
lavori, calcoli stabilità, coordinamento progettazione ed esecuzione, e di euro
257.833,90 in chirografo per il saldo onorario relativo alla progettazione del
CEDI di Feroleto.
Il Tribunale ha rilevato che il Materazzo non aveva riprodotto tutta la
documentazione prodotta con la domanda di insinuazione al passivo; quanto ai
documenti prodotti, ha considerato inidonea la produzione della parcella con
l’indicazione dei compensi, la missiva del 3/12/2002, la comunicazione inizio
lavori, la s.c.i.a., la concessione di proroga dei lavori, quattro fatture in acconto
ed i grafici relativi al progettato Centro commerciale, rilevando che la parte
avrebbe dovuto provare i lavori effettivamente svolti, col relativo costo, che la
comunicazione di incarico di coordinatore della sicurezza era priva di data
certa, così come i grafici, privi anche di sottoscrizione della parte.
Ricorre il Materazzo, sulla base di due motivi.
Il Fallimento si difende con controricorso, illustrato con memoria.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma
della motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo mezzo, il ricorrente si duole sostanzialmente del non avere il
Tribunale disposto l’acquisizione del fascicolo della domanda di insinuazione con
tutta la documentazione a corredo e di non avere pertanto esaminato
unitariamente tutte le istanze istruttorie delle quali il ricorrente intendeva
avvalersi, oltre ai documenti prodotti con l’opposizione.
Col secondo, sostiene che la mancata richiesta di mezzi di prova ed il mancato
deposito di documenti da parte della Curatela nel giudizio di opposizione

fronte dell’ammissione per euro 227.196,90 col privilegio ex art. 2751 bis n.2

avrebbero dovuto rendere persino superflua la prova per l’opponente del
maggior credito, salvo l’onere di provare il titolo;aggiunge che il Tribunale non
ha considerato o ha malamente considerato i principi in tema di prescrizione,
che, quanto all’incarico di direzione lavori e coordinamento per la progettazione
del CEDI, che è statc; conferito con l’atto del 1/9/2008, doc. 9, indicato
erroneamente nell’indice di opposizione come “coordinatore della sicurezza”,
non ha considerato il carattere unitario della prestazione ai fini dell’ammissione

Ciò posto, ritenuta la tempestività del ricorso, atteso che la notificazione del
ricorso è stata richiesta il 12/8/2016, a fronte del deposito del decreto
impugnato, avvenuto il 12/7/2016, considerato che nel giudizio di opposizione
allo stato passivo, anche nella fase del giudizio di legittimità, si applica la
sospensione dei termini feriali(sul principio, tra le ultime, la pronuncia Sez.U.
10944/2017), deve peraltro concludersi per l’inammissibilità dei due motivi di
ricorso.
Ed infatti, pur richiamando il ricorrente il principio di diritto seguito da questa
Corte nelle pronunce 12548 e 12549 del 2017, secondo cui nel giudizio di
opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99,
comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di
cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo
innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il
tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura
fallimentare ove esso è custodito, va rilevato in via dirimente che il ricorrente
non ha in alcun modo indicato quali siano i documenti, in tesi ulteriori,
contenuti nel fascicolo della domanda di insinuazione, dovendosi pertanto
ritenere generico il motivo.
Il secondo mezzo è parimenti inammissibile.
Non è corretta la deduzione del ricorrente, che la mancata produzione di
documenti e la mancata indicazione di mezzi di prova da parte della Curatela
rendesse superflua la prova del maggior credito da parte dell’opponente;
quanto alla prescrizione ed al privilegio, è sufficiente rilevare che il Tribunale
ha ritenute le due questioni assorbite e di tale assorbimento si sarebbe dovuto,
in tesi, dolere il ricorrente, anche precisando in che termini avesse fatto valere

in privilegio.

le stesse in sede di giudizio di opposizione (ed anzi la parte, a pag. 16 del
ricorso, deduce di avere fatto valere il carattere unitario della prestazione con
la domanda di ammissione).
Quanto infine alla deduzione relativa al doc.9, che in tesi sarebbe relativa al
conferimento dell’incarico per la direzione lavori e coordinamento per la
progettazione e non già all’incarico di coordinatore della sicurezza, come
specificamente indicato dal Tribunale, la parte avrebbe dovuto far valere la

di errore di fatto.
Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese, liquidate
come in dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 10.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 14 novembre 2017

questione con la revocazione ex art.395, n.4 cod. proc. civ., trattandosi in tesi

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