Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30294 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BALDA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato LONGO ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CALLIPARI NATALE giusta procura alle liti a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROPLAN SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26/11/09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott LINA MATERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 7-12-2005 la Balda s.r.l. in liquidazione assumeva di avere venduto alla Union Hotels s.p.a., con atto notarile stipulato in data 20-12-1999, un compendio immobiliare, composto da terreno con sovrastante fabbricato nel Comune di Bardolino. La società istante deduceva che la convenuta, dopo aver regolarmente corrisposto il prezzo pattuito e la maggiorazione di prezzo prevista, relativamente alla forbice compresa tra mc. 20.211 e 22.339, nella convenzione integrativa per il caso, in concreto verificatosi, di approvazione di una variante urbanistica del P.R.G. che consentisse la costruzione di edifici con destinazione alberghiera, si era rifiutata di corrispondere l’ulteriore somma di L. 3.811.260.000 relativa ai mc. che superavano la predetta misura, adducendo che gli aumenti volumetrici approvati non avevano destinazione ad albergo o turistico-alberghiero, bensì termale.

Tanto premesso, l’attrice attivava la procedura arbitrale prevista nel contratto di compravendita, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 1.968.858,94.

L’Union Hotels s.p.a., nel nominare il proprio arbitro, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della Balda s.r.l.

in liquidazione alla restituzione della maggior somma corrisposta, sostenendo che i volumi edificatali erano pari a soli mc. 18.602.

Con lodo in data 30-6-2005 il collegio arbitrale, accertato che la volumetria edificabile in virtù del nuovo P.R.G. era pari a mc. 22.921,99, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la Union Hotels s.p.a. a pagare all’attrice la somma di Euro 225.819,91, oltre IVA ed interessi legali, rigettando le ulteriori domande proposte dalla Balda s.r.l. in liquidazione.

Con sentenza depositata il 14-1-2010 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla Balda s.r.l.

in liquidazione avverso il predetto lodo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Balda s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi.

La Europlan s.p.a, già Union Hotels s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Rileva in diritto 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 830 c.p.c. Sostiene che l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale può essere rigettata perchè inammissibile solo in presenza di precisi casi e che, nella specie, l’impugnazione proposta presentava tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge.

Il motivo è inammissibile, non specificando le ragioni sulle quali la Corte di Appello ha fondato la pronuncia di inammissibilità della impugnazione del lodo arbitrale e non consentendo, quindi, a questa Corte di verificare la correttezza della statuizione adottata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve contenere l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti, volte a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 829 c.p.c., comma 2, n. 11 e comma 3. Deduce che la Corte di Appello ha errato nell’affermare che l’impugnazione proposta consisteva in una mera contestazione dell’apprezzamento di fatto riservato agli arbitri.

Sostiene che tale motivazione è incongrua e illogica, in quanto nell’atto di impugnazione la società Balda in liquidazione aveva espressamente lamentato la nullità del lodo arbitrale per violazione dell’art. 1362 c.c., rilevando che nell’interpretare l’art. 1 dell’atto integrativo dell’atto di compravendita gli arbitri avevano tenuto conto esclusivamente del tenore letterale delle espressioni usate, senza prendere in considerazione la reale volontà delle parti, desumibile dal comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Il motivo è infondato.

Come è stato puntualizzato da questa Corte (Cass. Sez. 1, 22-9-2000 n. 12550; sez. 1, 7-12-2007 n. 125623), in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e, quindi, nell’ipotesi di arbitrato, agli arbitri, e tale accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. Nella ipotesi in cui lamenti tale ultima violazione, colui che impugna il lodo, poi, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli summenzionati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui l’arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa in sostanza nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità. La decisione della Corte di Appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge sulla interpretazione dei contratti può essere censurata, a sua volta, con ricorso alla Corte di Cassazione, alla quale spetterà soltanto di verificare se la Corte territoriale abbia esaminato tale censura e dato della soluzione adottata adeguata e corretta motivazione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, con motivazione esaustiva e logica, ha rilevato che la Balda s.r.l. in liquidazione si è limitata a criticare l’interpretazione data dagli arbitri alla clausola del contratto inerente ai l’aumento del prezzo di vendita, richiamando genericamente l’art. 1362 c.c., senza specificare la regola ermeneutica in concreto violata; e che la censura proposta si risolve in una semplice critica alla decisione sfavorevole, formulata attraverso la prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione dei dati esaminati dagli arbitri, e mira, in sostanza, ad ottenere un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede d’impugnazione.

Si tratta di motivazione adeguata e corretta, avendo il giudice di merito fatto buon governo dei principi di diritto innanzi enunciati”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Poichè la resistente non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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