Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30294 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13035-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESVIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO FUMAROLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3038/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio, ai fini dell’imposta di registro accertava un valore più alto rispetto a quello dichiarato di immobili oggetto di una compravendita nel 2009;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che l’atto impugnato si fonda esclusivamente sul rinvio ad un atto non allegato che riguarderebbe un suolo delle medesime caratteristiche di quello in contestazione: l’atto di raffronto, unico elemento su cui si fonda l’atto impugnato, non è stato prodotto dall’Agenzia delle entrate sebbene ne avesse l’onere, né in primo grado né in questo grado di giudizio; di contro la società contribuente ha dato prova della congruità del valore dichiarato allegando consulenza tecnica asseverata relativa agli immobili in questione.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di motivare in merito all’omessa allegazione in giudizio dell’atto di raffronto su cui si fonda l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato in quanto in tale avviso è stato integralmente riprodotto il contenuto essenziale dell’atto di raffronto.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., , comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale – in una controversia riguardante l’imposta di registro, affermando che l’atto impugnato si fonda esclusivamente sul rinvio ad un atto non allegato che riguarderebbe un suolo delle medesime caratteristiche di quello in contestazione: l’atto di raffronto, unico elemento su cui si fonda l’atto impugnato, non è stato prodotto dall’Agenzia delle entrate, sebbene ne avesse l’onere, né in primo grado né in questo grado di giudizio; di contro la società contribuente ha dato prova della congruità del valore dichiarato allegando consulenza tecnica asseverata relativa agli immobili in questione – ha fornito una motivazione chiara, lineare e ragionevole in quanto ha evidenziato la necessità di controllare e verificare l’atto di raffronto, rappresentato dall’atto di compravendita di un immobile dalle caratteristiche similari – elemento evidentemente decisivo per la risoluzione della controversia, ove il punto di merito in discussione era quello di accertare il reale valore degli immobili oggetto di accertamento – cosicché tale motivazione si colloca ben al di sopra del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Peraltro il ricorso per un verso sembrerebbe lamentare più che l’apparenza della motivazione l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata considerazione dell’atto di raffronto (con il che il motivo sarebbe inammissibile perché è stato invece invocata lo violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non del n. 5, ma del n. 4, in quanto secondo questa Corte In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: Cass. n. 6150 del 2021) e per un altro verso afferma di aver prodotto non l’atto di raffronto ma semplicemente di averne riprodotto gli estremi essenziali, il che è cosa ben diversa dall’atto in sé e per sé di cui la sentenza impugnata lamenta la mancanza, perché la Commissione Tributaria Regionale ha evidentemente avvertito la ragionevole esigenza – data la decisività di tale elemento probatorio al fine della soluzione della controversia – di verificare l’effettiva esistenza di tale atto di raffronto, non accontentandosi di conoscerne il contenuto essenziale.

Ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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