Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30294 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15390-2017 proposto da:

L.M.P., L.I., L.R., rappresentati e difesi dagli

avvocati PIETRO USAI, FRANCO USAI;

– ricorrenti –

contro

C.M.A., P.L., C.A., C.I.,

C.G., C.P., CA.AN., M.M.,

rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO PILIA, FRANCO PILIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 336/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.M.P., L.I. e L.R. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 336/2016 del 28 aprile 2016.

Resistono con controricorso M.M., P.L., C.M.A., C.P., C.G., C.I., Ca.An. e C.A..

Rimane intimata senza svolgere attività difensive Ca.An..

La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello formulato da L.M.P., L.I. e L.R. contro la decisione resa in primo grado il 17 novembre 2010, ha confermato l’annullamento del contratto stipulato per scrittura privata del 13 dicembre 1999 fra Ca.Al., dante causa degli attuali controricorrenti, e L.M.P., L.I. e L.R., nipoti del Ca., in relazione alla vendita di un terreno con sovrastante fabbricato, nonchè di ulteriori tre terreni, in (OMISSIS), a fronte del corrispettivo da versare in tre soluzioni pari a Lire 150.000.000, Lire 70.000.000 e Lire 45.000.000.

Il primo motivo di ricorso di L.M.P., L.I. e L.R. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 428,2697 e 2729 c.c., ovvero la mancata osservanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento dello stato di incapacità.

Il secondo motivo di ricorso di L.V.M.P., I. e R. deduce ia violazione e falsa applicazione degli artt. 428,2697 e 2729 c.c., l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, e il travisamento della prova.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 428 c.c., comma 2, e l’omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte di Cagliari pronunciato sul secondo motivo di appello circa “l’assenza di mala fede”, requisito necessario ai fini dell’annullamento del contratto e dal Tribunale erroneamente desunto dalla mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo della vendita.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I controricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, mentre la memoria dei ricorrenti, presentata il 3 luglio 2018, non ha osservato il termine di cui al medesimo art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, con riferimento particolare al terzo motivo, il quale argomenta sulla violazione di legge sostanziale (art. 428 c.c., comma 2) e sostiene che vi sia stata “omessa motivazione” per la mancata pronuncia da parte della Corte di Cagliari sul secondo motivo di appello circa “l’assenza di mala fede”. Al riguardo, la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, non condivisa dal Collegio, aveva ravvisato una inammissibilità della censura, sul presupposto che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integri, piuttosto, la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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