Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30294 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8903-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI CAROE’;

– ricorrente –

contro

OMNIA 2006 SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio

dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.2.1018, la Corte d’appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.A. volta a conseguire differenze retributive in dipendenza dell’errato inquadramento delle mansioni svolte alle dipendenze di Omnia 2006 s.c. a r.l.;

che avverso tale pronuncia C.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Omnia 2006 s.c. a r.l. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i due motivi lamentano ex art. 360, n. 5, presunti vizi nell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti fattuali della domanda oggetto del giudizio;

che si tratta in specie di doppia conforme in punto di accertamento di fatto, onde il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (art. 348-ter c.p.c., u.c.);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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