Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30293 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30293 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 27356-2016 proposto da:
GUARNIERI MANUELA, elettivamente domiciliata in ROM VIA
DEI COLLI ALBANI 32, presso lo studio dell’avvocato \LFONSO
DI ,LARCIPRE’r E, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MIURIN PAOLO, elettivamente domiciliato in RONIA VIA G.
PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che
lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4451/2016 della CORTE D’APPELI,0 di
ROMA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Data pubblicazione: 18/12/2017

RICORSO N. 27356/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
/
1 Manuela Guarneri ha proposto ricorso per cassazioneVcontro la
sentenza 12.7.2016 della Corte di Appello di Roma che, rigettando il
gravame da essa proposta – unitamente a Elda Muller anche quali eredi
di Gino Guarnieri – aveva confermato la condanna al pagamento di una
somma di danaro a titolo di compenso professionale vantato

Resiste con controricorso Paolo Miurin, erede del creditore.
Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità.
La ricorrente ha depositato memoria.
2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni
per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità.
A norma dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc insieme col ricorso deve
essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica
della sentenza

“con la relazione di notificazione, se questa è

avvenuta…”. La formulazione della norma processuale è chiarissima nel

senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente dà atto della avvenuta
notifica della sentenza di appello in data 19.9.2016 (v. pag. 1 ricorso),
ma nell’incarto processuale non si rinviene la copia autentica della
stessa munita della relazione di notificazione e quindi la sanzione
dell’improcedibilità è inevitabile (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005,
Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 112-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n.
11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 1012-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549
del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime
non massimate).
E’ vero che le sezioni unite hanno di recente affermato la
procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della
sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia
dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra

dall’avvocato Maurizio Palombo.

RICORSO N. 27356/2016

parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di
ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori
anche da tali ipotesi.
Sulla scorta della chiara previsione normativa e dei citati principi,
si rivelano ininfluenti le argomentazioni sviluppate nella memoria della
ricorrente perché inidonee a contrastare l’elemento decisivo che tronca

della sentenza impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e la parte
ricorrente va condannata al pagamento delle spese.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile,
sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che
ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 2.700,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 26 ottobre 2017.

ogni ulteriore discussione, cioè la mancanza in atti della copia notificata

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