Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30291 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M., rappresentata e difesa da se medesima, domiciliata
per legge in Roma, Piazza Cavour, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 5 giugno
2010;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avvocato P.M. impugna per cassazione il provvedimento in data 5 giugno 2010, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Milano, provvedendo sulla domanda di liquidazione proposta dall’Avvocato P. per l’attività svolta quale difensore d’ufficio dinnanzi al detto Giudice, dopo aver rilevato di avere già provveduto sulla richiesta di liquidazione con decreto di rigetto in data 22 settembre 2009, avverso il quale l’Avvocato P. aveva esperito opposizione poi dichiarata inammissibile dal Presidente della sezione G.I.P., ha dichiarato non doversi procedere sulla istanza;
che il ricorso per cassazione è proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. e si basa su due motivi, con i quali la ricorrente denuncia violazione delle norme sulla competenza e violazione di legge;
che il ricorso non è stato notificato ad alcuno;
che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato ad alcuno.
Non è neanche ipotizzabile la rimessione in termini, atteso che il ricorso è stato dalla interessata proposto con la consapevolezza di proporre un ricorso nelle forme del rito civile.
Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in assenza di intimati costituiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011