Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30291 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30291 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 27702-2016 proposto da:
PINGGERA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VI 154, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO
BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DE
GIORGIO;

– ricorrente contro
JURKSAS EDMUND, PINGERRA NMIA;

– intimati avverso l’ordinanza n. R.G. 17000164/2009 del TRIBUNALE di
BOLZANO, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Filomena
Pinggera ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Bolzano,
pronunciata in udienza il 21 luglio 2016, che ne rigettava l’istanza di
correzione materiale avverso la sentenza n. 756/2015 del medesimo
Tribunale, condannandola al pagamento, in favore di Edmund Jurksas

l’aumento di un terzo ai sensi dell’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del
2014, a titolo di responsabilità ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati Edmund Jurksas e Maria Pinggera;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata al difensore della ricorrente, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Considerato che, con l’unico mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 91, 96, terzo comma, e 287 cod. proc. civ., per aver il
Tribunale erroneamente disposto la condanna al pagamento delle
spese processuali in capo all’istante in sede di procedimento di
correzione materiale di una precedente sentenza;
che il motivo è ammissibile e manifestamente fondato;
che è ammissibile in quanto avverso l’ordinanza che dispone la
correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., è ammesso il
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7,
Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al
pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta
statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in
quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del
Ric. 2016 n. 27702 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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e Maria Pinggera, delle spese del procedimento di correzione, oltre

citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità
dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del
contenuto concettuale del provvedimento corretto (Cass. n.
9311/2006 e Cass. n. 4610/2017);
che è manifestamente fondato in quanto è principio consolidato

è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante: Cass.
n. 591/1983, Cass., S.U., n. 9438/2002, Cass. n. 10203/2009, Cass. n.
21213/2013, Cass. n. 14/2016, Cass. n. 4610/2017), giacché,
trattandosi di procedimento in camera di consiglio in materia di
giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91
cod. proc. civ. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento
conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare
una posizione di soccombenza;
che coronario di detto principio è che, presupponendo la
condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., anche in riferimento al
suo terzo comma (“…, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.
91, …”), la soccombenza della parte che ne viene gravata (tra le molte,
Cass. n. 19583/2013, Cass. n. 7409/2016), anch’essa non è consentita
in sede di procedimento, non contenzioso, di correzione materiale di
una sentenza;
che il ricorso va, dunque accolto, con conseguente cassazione
dell’ordinanza impugnata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., dichiarando che nulla è dovuto da Filomena
Pinggera a titolo di spese processuali (anche come aumentate dal
Tribunale ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) nel

Ric. 2016 n. 27702 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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quello per cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non

procedimento di correzione materiale della sentenza n. 756/2015 del
Tribunale di Bolzano;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vanno liquidate come da dispositivo, in conformità dei parametri di cui
al d.m. n. 55 del 2014.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel
merito, dichiara che nulla è dovuto da Filomena Pinggera a titolo di
spese processuali, anche come aumentate dal Tribunale ai sensi dell’art.
96, terzo comma, cod. proc. civ.;
condanna Edmund Jurksas e Maria Pinggera, in solido tra loro,
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
1.400,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre
2017.
Il Presidente

PER QUESTI MOTIVI

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