Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30290 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA VILLA PATRIZIA (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Cannavo Gualtiero

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO GEOM. G.G., in persona del curatore

fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Macario

Francesco, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente

all’Avvocato Galletti Massimo, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Core d’appello di Messina n. 610 del 2009,

depositata in data 21 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Gualtiero Cannavo;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino, il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2293/02 ha accolto la domanda proposta dalla Impresa G.G. nei confronti della Cooperativa Edilizia Villa Patrizia, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 313.914,83 per lavori extra contratto, revisione prezzi, residuo per stati di avanzamento e spese di guardiania, con interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata sino alla data della decisione e con i soli interessi da tale data al soddisfo; ha invece rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite, che ha dichiarato compensate in ragione di 1/3;

che avverso questa sentenza ha proposto appello la Cooperativa Edilizia Villa Patrizia, eccependo la prescrizione del diritto di credito preteso dalla curatela fallimentare;

dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse ritenuto insussistente qualsivoglia pretesa attorea a fronte della dichiarazione proveniente dalla stessa impresa G., resa con lettera del 10 gennaio 1984, attestante il pagamento, in favore dell’impresa appaltatrice, della complessiva somma di L. 652.136.000;

lamentando, infine, che il Tribunale non avesse ritenuto insussistente il preteso credito di L. 31.000.000 per le spese di guardiania del cantiere;

che la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 610 del 2009, depositata il 21 ottobre 2009, ha accolto parzialmente il gravame, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra la somma al pagamento della quale l’appellante era stata condannata dal primo giudice e l’intero importo dei lavori eseguiti; tuttavia, ha condannato l’appellante al pagamento, in favore della Curatela del fallimento della Impresa G., della somma di Euro 60.000.000, corrispondenti a quanto chiesto dall’attore, in primo grado, per revisione prezzi, riserve formulate, spese di custodia del cantiere;

che avverso questa sentenza la Cooperativa Edilizia Villa Patrizia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, la Curatela del Fallimento Geom.

G.G.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 114, 61, 115, 116 c.p.c., “avendo il giudice territoriale dichiarato di aver assunto la decisione più in base all’equità che su dati di ordine tecnico, nonostante l’assenza della congiunta richiesta delle parti”, nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., “avendo il giudice territoriale illegittimamente invertito l’onere probatorio in ordine ai crediti pretesi dall’attore e ai relativi pagamenti”.

Con il terzo motivo, la Cooperativa ricorrente denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova in atti dei pagamenti effettuati dalla Cooperativa convenuta.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 16 e dell’art. 115 c.p.c., per aver il giudice di merito “posto a carico dell’appaltatore le spese di custodia del cantiere, pur in assenza di qualsivoglia volontà derogativa delle parti”.

Con l’ultimo motivo, la Cooperativa edilizia Villa Patrizia lamenta ulteriore vizio di motivazione “per aver il giudice di merito omesso qualunque motivazione sulla rilevata insussistenza del credito attoreo interamente estinto dai pagamenti eseguiti dalla Cooperativa e documentati in atti”. Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in considerazione della evidente fondatezza del ricorso.

Premesso che “il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato” (Cass., S.U., n. 25984 del 2010), nella specie, la motivazione della sentenza della Corte territoriale, da un lato, riconosce forza probatoria alla lettera del gennaio 1984 comprovante i pagamenti effettuati in favore dell’impresa appaltatrice e, dall’altro, addebita all’appellante il mancato assolvimento dell’onere probatorio inerente detti pagamenti.

Il giudice d’appello, inoltre, ha omesso ogni motivazione in ordine alla rilevata insussistenza del credito attoreo. Non è, infatti, dato conoscere quali siano stati gli elementi in base ai quali la Corte d’appello abbia tratto il proprio convincimento, essendo del tutto assente una disamina logico-giuridica che consenta di cogliere la ratio decidendi in base alla quale la controversia è stata decisa, riconoscendo alla Curatela della Impresa G. l’importo originariamente richiesto a titolo di revisione prezzi, riserve formulate e spese di custodia del cantiere. Sussiste, quindi, anche per questo aspetto, il denunciato vizio di omessa motivazione, essendo “Impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità” del ragionamento del giudice (Cass. n. 23296 del 2010).

L’accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri motivi”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, non contenendo la memoria depositata da parte controricorrente argomenti idonei ad indurre a una diversa conclusione;

che, invero, la difesa della controricorrente curatela attribuisce alla sentenza impugnata una motivazione e una ratio che dal testo della sentenza stessa non emergono;

che la sentenza impugnata ha, in primo luogo, dato atto della erroneità della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla ditta appaltatrice un credito pari all’importo dei lavori eseguiti;

ha quindi rilevato che sulla base della consulenza tecnica espletata in appello era emerso l’intervenuto pagamento, da parte della Cooperativa, di una somma addirittura superiore all’importo dei lavori, detratto il 20% del valore degli stessi per vizi; ha tuttavia ritenuto non provato, da parte della committente, il pagamento delle somme richieste dalla appaltatrice a titolo di revisione prezzi, riserve formulate e spese di custodie di cantiere, ma non ha dato conto delle ragioni in base alle quali i crediti per dette voci potessero ritenersi provati nella misura indicata dalla appaltatrice nella citazione di primo grado, pervenendo ad una soluzione dalla stessa Corte d’appello definita equitativa, ma non supportata da idonea motivazione;

che il terzo e il quinto motivo di ricorso, che denunciano i rilevati vizi di motivazione, sono quindi fondati e vanno accolti, con assorbimento delle altre censure;

che la sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, la quale provvederà a nuovo esame del gravame e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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