Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30290 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18737-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.D., in qualità di erede di D.M.G.,

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5660/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 941/12, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da D.G. avverso il silenzio rifiuto per rimborso Irpef 1990, 1991, 1992.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza n. 5660/13/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza dell’istanza di rimborso del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato l’imposta chiesta in restituzione.

Con il secondo motivo deduce che il contribuente non aveva diritto al rimborso in quanto titolare di redditi d’impresa.

Con il terzo motivo sostiene che il contribuente non avrebbe diritto al rimborso in quanto sussisterebbe l’applicabilità al caso di specie del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dovendosi ritenere una fattispecie di jus superveniens che comporta la possibilità di limitare il rimborso in ragione delle risorse stanziate.

Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla circostanza che nella fattispecie vi sarebbe stata una istanza di rimborso priva della richiesta di una somma determinata e che non sarebbe stata fornita prova all’avvenuto versamento dell’imposta.

La questione non risulta dunque dedotta in appello né comunque evidenziata nel giudiziò di merito.

Era, pertanto, onere della Agenzia ricorrente riportare nel ricorso quando la detta questione era stata posta riportandone i brani significativi al fine di consentire a questa Corte di accertare una eventuale omessa pronuncia da parte del giudice di appello.

In ogni caso l’Agenzia avrebbe dovuto riportare il testo della istanza di rimborso del contribuente di cui lamenta l’invalidità e comunque l’inefficacia non potendo questo Collegio accedere agli atti del giudizio di merito.

La mancanza di tutto ciò comporta che il motivo non è scrutinabile da questa Corte.

Il secondo motivo è fondato

Costituisce principio più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui, al fine del riconoscimento o meno delle agevolazioni tributarie previste dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, il giudice tributario deve accertare se il reddito prodotto costituisca reddito da impresa, comprendente – secondo la nozione comunitaria – qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento.(da ultimo Cass. 32184/19).

Occorre a tale proposito tenere presente che la Commissione UE, con la decisione n. 5549 del 14 agosto 2015,confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, ha stabilito, in via generale, che “le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; (…) e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013 o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (della decisione, art. 2), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1, o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3).

Ha precisato al riguardo la Commissione UE che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”.

Tale decisione è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne, anche di carattere processuale con essa contrastanti – (Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017).

Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta, infatti, la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l’esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l’introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie. (ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 26948/06; Cass. n. 16754/16; Cass. n. 12685/18).

Alla luce di detta giurisprudenza la Commissione tributaria regionale era tenuta a pronunciarsi sulla natura imprenditoriale o meno dell’attività svolta dal contribuente ancorché la stessa non fosse stata dedotta espressamente in giudizio..

Il motivo va quindi accolto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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