Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30290 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7090-2019 proposto da:

S.F., RICORSO NON DEPOSITATO AL 08/03/2019;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RIELLO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il

09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che G.L. ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatogli da S.F. il 17 dicembre 2018, per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Benevento in data 9 agosto 2018;

che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte l’8 marzo 2019, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;

che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”;

ritenuto inoltre, a fortiori, che “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009);

che va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo;

che ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. n. 25453/2017).

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge e rimborso di quanto pagato per il contributo unificato; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA