Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3029 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21922-2019 proposto da:

D.R.R., S.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato

SALVINO GRECO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.G., SA.AN., I.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1527/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale Roma, con sentenza n. 1527 del 22/01/2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposta da S.N. e D.R.R. avverso sentenza del Giudice di Pace di cessazione della materia del contendere, con condanna del D.R. e dello S., in solido, a rifondere le spese di lite a I.G., con distrazione.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono, con atto affidato a unico complesso motivo, D.R.R. e S.N..

I.G. e R. e Sa.An. sono rimasti intimati.

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato.

La domanda proposta dal D.R. e dallo S. davanti al Giudice di Pace rientrava nei limiti della competenza dello stesso, o comunque non è sorta contestazione alcuna sul punto.

Il giudice di primo grado ha dichiarato cessata materia del contendere, per avere il convenuto I.G. corrisposto ottocento Euro in corso di causa ed ha compensato le spese di lite.

L’appello proposto dal D.R. e dallo S. verteva sulla sola compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace.

Il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile in quanto ha ritenuto che il valore della domanda, come proposta in primo grado, comportasse che il Giudice di Pace aveva pronunciato secondo equità con conseguente inammissibilità dell’appello.

La decisione del Tribunale è errata.

Il valore della causa si determina in base alla domanda originaria proposta dinanzi al Giudice di Pace e non ricorrevano, pertanto, nella specie, i presupposti per la pronuncia secondo equità, con la conseguenza che l’appello era ammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22759 del 04/10/2013 Rv. 629058 – 01) ha da tempo affermato, con orientamento che in questa sede si intende ribadire che: “Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l’espressa quantificazione di esso in Euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall’art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l’appello, senta che rilevi, in senso contrario, che l’attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda”.

In conclusione, il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata.

Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa è rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto qui rilevato e regolerà le spese di lite anche di questa fase del giudizio.

Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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