Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30289 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.S. (C.F.: (OMISSIS)), G.G. (C.F.:

(OMISSIS)) e G.A.M. (C.F.:

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di G.A.,

elettivamente

domiciliati in Roma, Via G.G. Belli n. 27, presso lo studio

dell’Avvocato GENTILE Gian Michele, dal quale sono rappresentati e

difesi, unitamente all’Avvocato Di Bartolo Francesco, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Cattaro n. 28, presso lo studio

dell’Avvocato Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Valvo Paolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1554 del

2009, depositata in data 25 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con citazione notificata il 20 giugno 1998, G.M. convenne in giudizio, dinnanzi al Pretore di Portogruaro, G. A. e la società Fratte Sara s.a.s. chiedendo che venisse accertato che l’area antistante lo scivolo per l’accesso ai disabili al proprio immobile era di sua proprietà e che fosse ordinato a G.A. e alla società convenuta di rimuovere quanto ivi collocato (tavolini, sedie e fioriere);

che si costituì G.A. chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che fosse accertato l’avvenuto acquisto da parte sua dell’area in questione, di mq. 7,26, per averla posseduta sin dal 1957 a mezzo di posizionamento di sedie e ombrelloni;

che il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 15 marzo 2004, dichiarò che l’area in contestazione era di proprietà di G.M. e ordinò a G.A. di lasciarla libera;

che il Tribunale escluse che il convenuto avesse posseduto l’area, atteso che questa era stata ritenuta appartenere al demanio ed era stata concessa in uso a G.R., dante causa di G. M., con provvedimento della Capitaneria di Porto di (OMISSIS), del 23 ottobre 1991, sicchè su tale area aveva esercitato il possesso la pubblica amministrazione;

che avverso questa sentenza propose appello G.A.;

che, nella resistenza di G.M., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1554 del 2009, depositata il 25 settembre 2009, ha rigettato l’appello;

che la Corte territoriale ha rilevato che tra le parti insorse una causa dinnanzi al Pretore di Portogruaro per regolamento di confini;

controversia che si concluse nel 1974 con la indicazione di una linea di confine, rispetto alla quale l’area in contestazione ricadeva nella proprietà di G.R., dante causa di M.;

che, ha osservato ulteriormente la Corte, successivamente (nel 1975) il medesimo Pretore ebbe ad ordinare la rimozione di due dei segni del confine, sul rilievo, segnalato dalla Delegazione di Spiaggia, che quei ceppi ricadevano entro l’unghia dell’argine, e che nel 1990 la Capitaneria di Porto di (OMISSIS) concesse a G.R. un’area di 47 mq che, peraltro, non comprendeva l’area oggetto di controversia;

che ciò rilevato, la Corte d’appello ha osservato che a partire dal 1975 l’appellante non poteva avere esercitato il possesso ad usucapionem sull’area in contestazione atteso che egli era a conoscenza del fatto che detta area era in possesso dell’amministrazione, che la aveva data in concessione, pur se, come solo nel 1990 venne a sapersi, in realtà la medesima area controversa doveva ritenersi esclusa dall’ambito della concessione;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso F.S., G.G. e G.A.M., quali eredi di G.A., sulla base di due motivi; ha resistito, con controricorso, G.M.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 276 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Premesso che G.M. aveva agito facendo valere una actio negatoria servitutis, i ricorrenti rilevano che la Corte d’appello avrebbe omesso di accertare l’esistenza dei presupposti di detta azione, e cioè il possesso dell’area da parte dell’attore in base ad un valido titolo di proprietà; ma una tale prova non era stata neanche offerta da G.M.. Questi, anzi, non solo non ha provato nè chiesto di provare di avere posseduto l’area in questione, ma ha finito con il sostenere di essere stato beneficiario, per esserlo stato il suo dante causa, di una concessione demaniale.

Il motivo è infondato. A prescindere dalla oscurità della indicazione come norma violata o falsamente applicata dell’art. 276 cod. proc. civ., deve rilevarsi che la Corte d’appello ha accertato, interpretando il giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Portogruaro del 1974, che la zona contesa tra le parti era ricompresa nella proprietà di G.R., dante causa dell’odierno resistente. E’ quindi infondato l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’attore non avrebbe fornito la prova del diritto di proprietà. Del resto, dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita da G.A. nel giudizio di primo grado nè che egli abbia censurato la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia sul punto. Quanto alla pretesa dei ricorrenti secondo cui l’attore, e prima di lui il suo dante causa R., non avrebbero avuto la disponibilità dell’area in questione occorre poi rilevare che l’assunto risulta smentito dall’accertamento compiuto dalla Corte d’appello che, a far data dal 1975, nessuna delle parti avrebbe potuto esercitare un possesso utile ai fini dell’usucapione, atteso che l’area in questione era stata, ancorchè erroneamente, rivendicata dalla pubblica amministrazione, che si è ritenuto almeno fino al 1990 la avesse concessa in uso a G.R..

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1165 e 2943 c.c.”. La Corte d’appello non ha considerato nè che G.A., nel corso del giudizio, aveva fornito la prova di avere posseduto l’area in contestazione per oltre venti anni, nè che l’area reclamata in proprietà dal loro dante causa non era quella oggetto di concessione demaniale in favore di G. R.. In sostanza, affermano i ricorrenti, G.A. aveva posseduto uti dominus l’area in contestazione sin dal 1957 e detta area non era mai stata consegnata a G.R. neanche in esecuzione della sentenza del Pretore di Portogruaro del 1974;

peraltro, ammesso e non concesso che tale sentenza potesse avere avuto efficacia interruttiva del possesso, lo stesso sarebbe comunque proseguito dal 1974 al momento della notificazione dell’atto di citazione nel 1998, e quindi sarebbe ugualmente decorso un ventennio utile ai fini dell’usucapione dell’area. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E’ inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non avere considerato la prova testimoniale, atteso che la critica si appunta su valutazioni di fatto, quale la sussistenza o no di un possesso utile ai fini dell’usucapione, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, sia correttamente motivato. E’ infondato, nella parte in cui sostiene che comunque, dalla data della sentenza del 1974 sarebbe decorso un ulteriore periodo ultraventennale di possesso dell’area da parte di G.A.. I ricorrenti omettono di ricordare che, a seguito della rimozione dei ceppi che delimitavano il confine delle proprietà su segnalazione della Delegazione di spiaggia, e per effetto dell’attivazione di un processo penale nei confronti del loro dante causa, questi, sino alla conclusione di detto processo non poteva avere posseduto l’area in contestazione, in quanto, pur se erroneamente, ritenuta di proprietà demaniale e oggetto di concessione d’uso. Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, non contenendo la memoria depositata da parte ricorrente argomenti idonei ad indurre a una diversa conclusione;

che, invero, la deduzione circa la natura della domanda proposta in primo grado dagli originari attori non risulta dalla sentenza impugnata essere stata svolta nel giudizio di appello; nè i ricorrenti censurano la sentenza di appello per omessa pronuncia su tale punto specifico;

che, d’altra parte, il diritto del dante causa del resistente, e poi del medesimo resistente, è stato dalla Corte d’appello rinvenuto nella sentenza che ha accertato, con statuizione passata in giudicato, che l’area oggetto della presente controversia, rientrava nella proprietà di G.R. e poi di G.M.;

-che, con riferimento a tale specifico punto, nel quale va individuata la ratio decidendi della sentenza impugnata, non sono state addotte critiche idonee ad inficiare la soluzione cui è pervenuto il Giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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