Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30289 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17348-2017 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUGLIELMO ABBATE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMVBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIA PUGLISI, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, n. 424/2017

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27 marzo 2017, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.E. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento di un indennizzo pari al 12% di danno biologico a lei derivato a seguito dell’infortunio in itinere verificatosi il 4 settembre 2003;

che, ad avviso della Corte territoriale, la consulenza tecnica d’ufficio nuovamente disposta in appello correttamente aveva escluso la ricorrenza del nesso causale tra l’infortunio e lesioni asseritamente derivate dallo stesso;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. affidato ad un unico motivo cui resiste l’INAIL con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che l’unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile in quanto pur deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, per vizio di motivazione non contiene alcuna censura alla impugnata sentenza e si limita – dopo aver trascritto l’intero testo dell’art. 13 citato – a chiedere che questa Corte “…riesaminate le carte processuali e rilevata la violazione dell’art. 13..” cassi l’impugnata sentenza; peraltro, anche a voler considerare le argomentazioni contenute nella premessa del ricorso, le medesime sono del tutto generiche denunciando la omessa valutazione da parte del consulente tecnico d’ufficio della documentazione agli atti senza neppure indicare specificamente i documenti non considerati e quando e dove gli stessi sarebbero stati prodotti in giudizio;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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